The n. 3/2019 law, by which many limits to penitentiary benefits are extended to the perpetrators of the offences against public administration, has been called as struggling with the not-retroactivity principle, because it doesn’t spend any rule to discipline its new entry, and with the duty to re-educate the ones who are convicted to imprisonment. The Constitutional Court agrees both to the exceptions; but it lacks to join all the penitentiary measures to the principle of legality. As some of the benefits’changes of disci-pline are undertaken to the tempus regit actum principle, the sentence gives rise to doubts about the ef-ficacy of the criteria used to determine the actual nature of each penitentiary measure whose application becomes restricted.

Con l’estendere agli autori dei delitti contro la p.a. i limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione, senza prevedere disposizioni transitorie di adeguamento al nuovo regime, la L. n. 3/2019 ha suscitato rilievi d’illegittimità costituzionale per la violazione del principio d’irretroattività delle disposizioni sfavorevoli, e per la contrarietà delle sue norme all’obiettivo di rieducazione che guida l’esecuzione delle pene. La sentenza ha accolto gran parte di tali eccezioni, meritando approvazione per avere superato l’orientamento contrario a riconoscere alle misure penitenziarie le garanzie proprie delle norme penali. Richiede nondimeno ulteriore riflessione la decisione della Corte di distinguere la sorte di taluni benefici penitenziari, le cui modifiche sono lasciate al regime del tempus regit actum, nonostante la loro significa-tiva incidenza sulle modalità di espiazione della pena.

Un passo deciso (e atteso) sulla via dell’affermazione delle garanzie costituzionali nella fase dell’esecuzione della pena

DOMENICO NOTARO
2020-01-01

Abstract

The n. 3/2019 law, by which many limits to penitentiary benefits are extended to the perpetrators of the offences against public administration, has been called as struggling with the not-retroactivity principle, because it doesn’t spend any rule to discipline its new entry, and with the duty to re-educate the ones who are convicted to imprisonment. The Constitutional Court agrees both to the exceptions; but it lacks to join all the penitentiary measures to the principle of legality. As some of the benefits’changes of disci-pline are undertaken to the tempus regit actum principle, the sentence gives rise to doubts about the ef-ficacy of the criteria used to determine the actual nature of each penitentiary measure whose application becomes restricted.
2020
Con l’estendere agli autori dei delitti contro la p.a. i limiti alla concessione delle misure alternative alla detenzione, senza prevedere disposizioni transitorie di adeguamento al nuovo regime, la L. n. 3/2019 ha suscitato rilievi d’illegittimità costituzionale per la violazione del principio d’irretroattività delle disposizioni sfavorevoli, e per la contrarietà delle sue norme all’obiettivo di rieducazione che guida l’esecuzione delle pene. La sentenza ha accolto gran parte di tali eccezioni, meritando approvazione per avere superato l’orientamento contrario a riconoscere alle misure penitenziarie le garanzie proprie delle norme penali. Richiede nondimeno ulteriore riflessione la decisione della Corte di distinguere la sorte di taluni benefici penitenziari, le cui modifiche sono lasciate al regime del tempus regit actum, nonostante la loro significa-tiva incidenza sulle modalità di espiazione della pena.
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