Il lavoro si inserisce in un commentario alla disciplina sul trattamento dei dati personali. Nella disposizione relativa ai dati sensibili – art. 26 - è possibile cogliere tre nuclei normativi: a) il regime base del trattamento dei dati sensibili da parte di privati ed enti pubblici economici (regime incardinato sul consenso scritto dell’interessato e sull’autorizzazione del Garante: comma 1° e 2°); b) la totale esenzione dalla regola base per ciò che concerne i dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e i dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria (comma 3°, lett. a e b); c) un regime “attenuato” – necessità della sola autorizzazione del Garante e non anche del consenso dell’interessato – in una serie di ipotesi peculiari (comma 4°, lett. a-d). L’articolazione della disciplina riflette la struttura del codice della privacy, ovvero la previsione di diversi gradi di tutela, in funzione della natura dell’informazione raccolta, dello scopo perseguito e dei rischi che può correre l’interessato. All’interno dell’ampia nozione di dato personale viene individuata dunque una sottoclasse, cui sono ascritti dati che, in ragione dei valori coinvolti, della natura delle informazioni trattate e del contesto in cui il trattamento è effettuato, sono ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare attenzione. La peculiare considerazione riservata a tali dati meglio si comprende alla luce del riferimento alla dignità che, menzionata nell’art. 2 del d.lgs. 196/2003, ne rappresenta la chiave di lettura, operando un rinvio immediato sia al testo costituzionale e alla sua dimensione personalistica, sia alle numerose Convenzioni internazionali che sempre più, in tempi recenti, indicano la dignità come valore forte da salvaguardare e da assumere come bussola ogniqualvolta si debba procedere ad un bilanciamento di interessi. Al contempo, la graduazione di tutela è indicativa di una contestualizzazione delle possibili ipotesi di trattamento (anche sulla base della prassi applicativa che si è sedimentata in questi anni, consentendo di verificare nel concreto le misure di protezione necessarie e quelle invece superflue) e realizza una maggiore aderenza alla corrispondente disciplina prevista sul punto dalla direttiva comunitaria. Nel commento alla disciplina vengono prese in considerazione le varie problematiche e verificata la efficacia dell’intervento del legislatore.

Commento all’art. 26 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) – in La protezione dei dati personali. Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 diretto da C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, Cedam, 2007, tomo I, 616-645

PELLECCHIA, ENZA
2007-01-01

Abstract

Il lavoro si inserisce in un commentario alla disciplina sul trattamento dei dati personali. Nella disposizione relativa ai dati sensibili – art. 26 - è possibile cogliere tre nuclei normativi: a) il regime base del trattamento dei dati sensibili da parte di privati ed enti pubblici economici (regime incardinato sul consenso scritto dell’interessato e sull’autorizzazione del Garante: comma 1° e 2°); b) la totale esenzione dalla regola base per ciò che concerne i dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e i dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria (comma 3°, lett. a e b); c) un regime “attenuato” – necessità della sola autorizzazione del Garante e non anche del consenso dell’interessato – in una serie di ipotesi peculiari (comma 4°, lett. a-d). L’articolazione della disciplina riflette la struttura del codice della privacy, ovvero la previsione di diversi gradi di tutela, in funzione della natura dell’informazione raccolta, dello scopo perseguito e dei rischi che può correre l’interessato. All’interno dell’ampia nozione di dato personale viene individuata dunque una sottoclasse, cui sono ascritti dati che, in ragione dei valori coinvolti, della natura delle informazioni trattate e del contesto in cui il trattamento è effettuato, sono ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare attenzione. La peculiare considerazione riservata a tali dati meglio si comprende alla luce del riferimento alla dignità che, menzionata nell’art. 2 del d.lgs. 196/2003, ne rappresenta la chiave di lettura, operando un rinvio immediato sia al testo costituzionale e alla sua dimensione personalistica, sia alle numerose Convenzioni internazionali che sempre più, in tempi recenti, indicano la dignità come valore forte da salvaguardare e da assumere come bussola ogniqualvolta si debba procedere ad un bilanciamento di interessi. Al contempo, la graduazione di tutela è indicativa di una contestualizzazione delle possibili ipotesi di trattamento (anche sulla base della prassi applicativa che si è sedimentata in questi anni, consentendo di verificare nel concreto le misure di protezione necessarie e quelle invece superflue) e realizza una maggiore aderenza alla corrispondente disciplina prevista sul punto dalla direttiva comunitaria. Nel commento alla disciplina vengono prese in considerazione le varie problematiche e verificata la efficacia dell’intervento del legislatore.
2007
Pellecchia, Enza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/111535
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