Il testo prende le mosse dall'art. 2, comma 7, d.p.r. n. 322/1998, che considera le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni come omesse agli effetti dell'accertamento, ma legittimanti l'Amministrazione ad iscrivere a ruolo l'imposta in esse liquidata nel caso in cui il contribuente non l'abbia spontaneamente versata. Rilevata l'anomalia della fattispecie, l'A. affronta la questione se, ed eventualmente entro quali limiti, l'adempimento, spontaneo o coattivo, avvenuto in base alla dichiarazione ultratardiva sia "sensibile" agli esiti e alle sorti dell'accertamento d'ufficio: cioè, se una volta accertata l'esistenza del debito d'imposta, le somme corrisposte in base alla dichiarazione ultratardiva siano da considerare indebite. A tal fine, l'A. individua la natura giuridica dell'atto ultratardivo e afferma che, pur ritenendo la dichiarazione ultratardiva fattispecie costitutiva dell'obbligo del contribuente di versare quanto da essa risulta, non può essere considerata, nonostante la lettera della norma, titolo della riscossione al pari di una dichiarazione valida: e questo proprio per il fatto che essa non esplica, per legge, nessuna rilevanza sul piano dell'accertamento.

Brevi note in tema di dichiarazione ultratardiva

BOLETTO, GIULIA
2007-01-01

Abstract

Il testo prende le mosse dall'art. 2, comma 7, d.p.r. n. 322/1998, che considera le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni come omesse agli effetti dell'accertamento, ma legittimanti l'Amministrazione ad iscrivere a ruolo l'imposta in esse liquidata nel caso in cui il contribuente non l'abbia spontaneamente versata. Rilevata l'anomalia della fattispecie, l'A. affronta la questione se, ed eventualmente entro quali limiti, l'adempimento, spontaneo o coattivo, avvenuto in base alla dichiarazione ultratardiva sia "sensibile" agli esiti e alle sorti dell'accertamento d'ufficio: cioè, se una volta accertata l'esistenza del debito d'imposta, le somme corrisposte in base alla dichiarazione ultratardiva siano da considerare indebite. A tal fine, l'A. individua la natura giuridica dell'atto ultratardivo e afferma che, pur ritenendo la dichiarazione ultratardiva fattispecie costitutiva dell'obbligo del contribuente di versare quanto da essa risulta, non può essere considerata, nonostante la lettera della norma, titolo della riscossione al pari di una dichiarazione valida: e questo proprio per il fatto che essa non esplica, per legge, nessuna rilevanza sul piano dell'accertamento.
2007
Boletto, Giulia
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