Il contributo analizza il procedimento, quale espressione della funzione amministrativa, e come tale, da un lato, strumento per limitare la potestà dell’amministrazione e, dall’altro, strumento capace di aprire la decisione alla mediazione con altri interessi rispetto a quello di cui è portatore il titolare del potere. Da questo angolo visuale il procedimento amministrativo si rende forma di tutela per gli interessi coinvolti nella decisione traducendosi, negli ordinamenti di common law, nell’adesione alle formule del due process clause e del duty of fair proceeding ascrivibile a natural justice e, nel modello dell’esperienza austriaca, in una processualizzazione del procedimento in cui si è realizzata una trasposizione meramente garantistica e di difesa del contraddittorio. Peraltro, nel costituire sede di tutela dei diritti fondamentali della persona, il diritto del procedimento amministrativo si pone tra gli elementi costitutivi di un diritto globale: nell’ottica della componente garantistica del diritto amministrativo, che fa leva sul diritto degli interessati ad essere sentiti, l’obbligo per la pubblica amministrazione di motivare le proprie scelte e il potere di riesaminare le decisioni da parte dei giudici, il diritto globale mostra un’adesione a tale schema che, per quanto puntiforme, appare rilevante. Il diritto del procedimento amministrativo tuttavia si compone di un altro elemento, mosso dal principio di semplicità, che tende ad orientare l’azione amministrativa verso un miglior rendimento; così nelle difficoltà del tentativo di rendere univoca la nozione di procedimento amministrativo tornano attuali i concetti di equità e giustizia sostanziale cui deve orientarsi l’esercizio del potere discrezionale e rispetto al quale il solo apparentemente più moderno principio di buona amministrazione mostra un saldo collegamento.

Il diritto del procedimento amministrativo tra vocazione alla protezione delle libertà e pressioni verso la democrazia delle decisioni

MASSERA, ALBERTO
2008-01-01

Abstract

Il contributo analizza il procedimento, quale espressione della funzione amministrativa, e come tale, da un lato, strumento per limitare la potestà dell’amministrazione e, dall’altro, strumento capace di aprire la decisione alla mediazione con altri interessi rispetto a quello di cui è portatore il titolare del potere. Da questo angolo visuale il procedimento amministrativo si rende forma di tutela per gli interessi coinvolti nella decisione traducendosi, negli ordinamenti di common law, nell’adesione alle formule del due process clause e del duty of fair proceeding ascrivibile a natural justice e, nel modello dell’esperienza austriaca, in una processualizzazione del procedimento in cui si è realizzata una trasposizione meramente garantistica e di difesa del contraddittorio. Peraltro, nel costituire sede di tutela dei diritti fondamentali della persona, il diritto del procedimento amministrativo si pone tra gli elementi costitutivi di un diritto globale: nell’ottica della componente garantistica del diritto amministrativo, che fa leva sul diritto degli interessati ad essere sentiti, l’obbligo per la pubblica amministrazione di motivare le proprie scelte e il potere di riesaminare le decisioni da parte dei giudici, il diritto globale mostra un’adesione a tale schema che, per quanto puntiforme, appare rilevante. Il diritto del procedimento amministrativo tuttavia si compone di un altro elemento, mosso dal principio di semplicità, che tende ad orientare l’azione amministrativa verso un miglior rendimento; così nelle difficoltà del tentativo di rendere univoca la nozione di procedimento amministrativo tornano attuali i concetti di equità e giustizia sostanziale cui deve orientarsi l’esercizio del potere discrezionale e rispetto al quale il solo apparentemente più moderno principio di buona amministrazione mostra un saldo collegamento.
2008
Massera, Alberto
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