L’indagine mira a verificare in che misura gli obblighi derivanti dal diritto internazionale possano costituire una sorta di disciplina a carattere pubblicistico che condiziona, limita o vincola le scelte degli Stati in materia di tutela del patrimonio culturale. A tal fine vengono analizzati i regimi generali e speciali di protezione dei beni culturali immobili e mobili. In relazione a ciascuno di essi vengono studiati i meccanismi di individuazione dei beni degni di protezione, gli obblighi di protezione che incombono sullo Stato territoriale in cui il bene si trova e gli obblighi che invece incombono sugli altri Stati. Si è cercato di verificare, tra l'altro, se ed in che limiti la nozione di patrimonio comune dell’umanità possa essere applicata ai beni culturali immobili ed ai beni culturali mobili. In tale ottica, è emerso che per i beni culturali è forse preferibile, invece di richiamare la nozione di common heritage of mankind, utilizzare, al massimo, la nozione di common concern of mankind, che si è sviluppata in funzione della protezione delle risorse ambientali e che implica che il patrimonio in questione debba essere gestito e tutelato nell’interesse dell’umanità. Proprio per tutelare l’interesse comune dell’umanità deve essere garantita la protezione dei beni culturali al fine di permettere la loro trasmissione alle future generazioni.

Regimi di tutela del patrimonio culturale nel diritto internazionale

MARINAI, SIMONE
2008-01-01

Abstract

L’indagine mira a verificare in che misura gli obblighi derivanti dal diritto internazionale possano costituire una sorta di disciplina a carattere pubblicistico che condiziona, limita o vincola le scelte degli Stati in materia di tutela del patrimonio culturale. A tal fine vengono analizzati i regimi generali e speciali di protezione dei beni culturali immobili e mobili. In relazione a ciascuno di essi vengono studiati i meccanismi di individuazione dei beni degni di protezione, gli obblighi di protezione che incombono sullo Stato territoriale in cui il bene si trova e gli obblighi che invece incombono sugli altri Stati. Si è cercato di verificare, tra l'altro, se ed in che limiti la nozione di patrimonio comune dell’umanità possa essere applicata ai beni culturali immobili ed ai beni culturali mobili. In tale ottica, è emerso che per i beni culturali è forse preferibile, invece di richiamare la nozione di common heritage of mankind, utilizzare, al massimo, la nozione di common concern of mankind, che si è sviluppata in funzione della protezione delle risorse ambientali e che implica che il patrimonio in questione debba essere gestito e tutelato nell’interesse dell’umanità. Proprio per tutelare l’interesse comune dell’umanità deve essere garantita la protezione dei beni culturali al fine di permettere la loro trasmissione alle future generazioni.
2008
Marinai, Simone
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