Il lavoro affronta il problema della ricerca di un linguaggio comune alle finanze dei diversi livlli di governo. Il problema dell’armonizzazione dei bilanci pubblici si pone sotto due profili: il primo è legato alla conoscibilità e trasparenza dei bilanci pubblici in sede europea#; l’altro profilo riguarda il rapporto che lo Stato ha con i cittadini: la conoscibilità e valutazione delle politiche economiche poste in essere dai diversi livelli di governo. In particolare relativamente al primo versante, quello europeo, persiste una inadeguatezza del sistema italiano, che si staglia alla luce delle disposizioni contenute nel Protocollo sui disavanzi eccessivi allegato al Trattato. Si tratta di disposizioni che oltre ad imporre un obbligo di adeguamento delle procedure di bilancio, impongono un obbligo di informazione nei confronti della Commissione sullo stato dei conti pubblici. Rispetto a quest’ultimo punto, nonostante diversi tentativi del legislatore, l’ordinamento italiano fino ad oggi non è apparso adeguatamente “attrezzato” per un efficace raccordo dei sistemi contabili, ancora caratterizzati da un elevato grado di eterogeneità che rende difficoltosa la conoscibilità dei conti pubblici. Ne risulta complicata la funzione di controllo della finanza pubblica esercitata dal governo centrale che si espone al rischio di incorrere in responsabilità in sede Europea. Questo ultimo punto assume maggior rilievo soprattutto nell’ottica di maggiore austerità che permea il c.d. “ terzo patto di stabilità” che pone limiti tassatavi anche sul debito pubblico oltre che sul deficit, il che restringe il margine per scaricare oneri su bilanci futuri ed acuisce, appunto, la necessità che i bilanci dei diversi livelli di governo “dialoghino” tra loro. Relativamente al versante interno, il tema dell’armonizzazione dei sistemi contabili rappresenta pertanto un punto nodale per concretizzare il federalismo fiscale avviato nel nostro ordinamento. Si tratta di un passaggio di cui è stato consapevole il legislatore della legge 468/1978 che all’art.25 del titolo IV- Conti della finanza pubblica disponeva l’adeguamento del “sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.” Dopo diversi tentativi di dare attuazione alla disposizione, è recentemente intervenuta la legge 196/2009 le cui disposizione, come è noto, rientrano tra i “princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.” (art. 1, comma 4, legge n. 196). In particolare la delega di cui alla legge 196/2009 è relativa all’armonizzazione delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali; mentre la delega di cui all’art. 2, comma 2, lett. h, della legge 42/2009, come modificato dalla legge 196/2009, riguarda l’armonizzazione contabili degli enti territoriali.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici

NUGNES, FRANCESCA
2010-01-01

Abstract

Il lavoro affronta il problema della ricerca di un linguaggio comune alle finanze dei diversi livlli di governo. Il problema dell’armonizzazione dei bilanci pubblici si pone sotto due profili: il primo è legato alla conoscibilità e trasparenza dei bilanci pubblici in sede europea#; l’altro profilo riguarda il rapporto che lo Stato ha con i cittadini: la conoscibilità e valutazione delle politiche economiche poste in essere dai diversi livelli di governo. In particolare relativamente al primo versante, quello europeo, persiste una inadeguatezza del sistema italiano, che si staglia alla luce delle disposizioni contenute nel Protocollo sui disavanzi eccessivi allegato al Trattato. Si tratta di disposizioni che oltre ad imporre un obbligo di adeguamento delle procedure di bilancio, impongono un obbligo di informazione nei confronti della Commissione sullo stato dei conti pubblici. Rispetto a quest’ultimo punto, nonostante diversi tentativi del legislatore, l’ordinamento italiano fino ad oggi non è apparso adeguatamente “attrezzato” per un efficace raccordo dei sistemi contabili, ancora caratterizzati da un elevato grado di eterogeneità che rende difficoltosa la conoscibilità dei conti pubblici. Ne risulta complicata la funzione di controllo della finanza pubblica esercitata dal governo centrale che si espone al rischio di incorrere in responsabilità in sede Europea. Questo ultimo punto assume maggior rilievo soprattutto nell’ottica di maggiore austerità che permea il c.d. “ terzo patto di stabilità” che pone limiti tassatavi anche sul debito pubblico oltre che sul deficit, il che restringe il margine per scaricare oneri su bilanci futuri ed acuisce, appunto, la necessità che i bilanci dei diversi livelli di governo “dialoghino” tra loro. Relativamente al versante interno, il tema dell’armonizzazione dei sistemi contabili rappresenta pertanto un punto nodale per concretizzare il federalismo fiscale avviato nel nostro ordinamento. Si tratta di un passaggio di cui è stato consapevole il legislatore della legge 468/1978 che all’art.25 del titolo IV- Conti della finanza pubblica disponeva l’adeguamento del “sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.” Dopo diversi tentativi di dare attuazione alla disposizione, è recentemente intervenuta la legge 196/2009 le cui disposizione, come è noto, rientrano tra i “princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.” (art. 1, comma 4, legge n. 196). In particolare la delega di cui alla legge 196/2009 è relativa all’armonizzazione delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali; mentre la delega di cui all’art. 2, comma 2, lett. h, della legge 42/2009, come modificato dalla legge 196/2009, riguarda l’armonizzazione contabili degli enti territoriali.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/140269
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