La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l'accordo preliminare diretto alla cessione di cubatura non richiede la forma scritta ad substantiam.Assegna inoltre nella ricostruzione dell'intera fattispecie che realizza il trasferimento di volumetria un ruolo centrale all'atto di asservimento che determina un vincolo di non edificazione sull'area in modo che l'inedificabilità viene a costituire una qualità obiettiva del fondo opponibile anche ai terzi acquirenti dell'area.

In tema di trasferimento di cubatura

CECCHERINI, GRAZIA
2010-01-01

Abstract

La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l'accordo preliminare diretto alla cessione di cubatura non richiede la forma scritta ad substantiam.Assegna inoltre nella ricostruzione dell'intera fattispecie che realizza il trasferimento di volumetria un ruolo centrale all'atto di asservimento che determina un vincolo di non edificazione sull'area in modo che l'inedificabilità viene a costituire una qualità obiettiva del fondo opponibile anche ai terzi acquirenti dell'area.
2010
Ceccherini, Grazia
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