La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene ammissibile sperimentare il rimedio privatistico previsto dall'art.2932 c.c. nel caso in cui venga in considerazione una attività privata della pubblica amministrazione.
Sull'applicabilità dell'art.2932 c.c.ai contratti preliminari della pubblica amministrazione
CECCHERINI, GRAZIA
1990-01-01
Abstract
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene ammissibile sperimentare il rimedio privatistico previsto dall'art.2932 c.c. nel caso in cui venga in considerazione una attività privata della pubblica amministrazione.File in questo prodotto:
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