La sostanza costituzionale delle consultazioni cambia quando queste precedono le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, quasi che le consultazioni che avevano preceduto la fiducia parlamentare potessero essere interpretate come un “negozio giuridico costituzionale” fra il Capo dello Stato e le forze politiche e quindi il Capo dello Stato avesse il diritto di verificare per mezzo di un nuovo giro di consultazioni l’adempimento o meno alle obbligazioni di una delle parti dell’accordo.

Due eccezioni fanno una regola? Forse si, ma solo se sono irresponsabili

CONTI, GIAN LUCA
2012-01-01

Abstract

La sostanza costituzionale delle consultazioni cambia quando queste precedono le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, quasi che le consultazioni che avevano preceduto la fiducia parlamentare potessero essere interpretate come un “negozio giuridico costituzionale” fra il Capo dello Stato e le forze politiche e quindi il Capo dello Stato avesse il diritto di verificare per mezzo di un nuovo giro di consultazioni l’adempimento o meno alle obbligazioni di una delle parti dell’accordo.
2012
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