Lo Statuto della Sardegna, approvato con la legge costituzionale n.3 del 1948, riconosceva alla Regione, in ragione della sua condizione di accentuata insularità, una potestà particolarmente ampia in materia di “energia” e di “fonti di energia”; ciò che costituiva un elemento di significativa differenziazione non solo con quanto previsto dalla Costituzione per le Regioni a statuto ordinario, ma anche rispetto alle altre Regioni a statuto speciale. A seguito delle modifiche intervenute a livello ordinamentale prima con la c.d. riforma Bassanini (d. lgs. n.112 del 1998) e successivamente con la riforma del Titolo V della Costituzione, in virtù della cosidetta “clausola di maggior favore” di cui all’art.10 della legge costituzionale n.1 del 2003, il quadro competenziale di riferimento pare mutare significativamente anche per il legislatore sardo, il quale sembrerebbe veder ulteriormente ampliare, ed in misura consistente, i margini di manovra della propria azione relativamente al c.d. “governo dell’energia”. Il concreto articolarsi dei rapporti centro-periferia successivamente alla riforma racconta però un’altra storia. Assecondato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che giustificherà le sue “chiamate in sussidiarietà”, il legislatore statale mostra infatti sin da subito una spiccata tendenza ad occupare pervasivamente la materia, andando ben oltre la individuazione dei soli principî fondamentali e dando vita ad un quadro normativo complesso ed articolato, relativamente al quale l’azione del legislatore regionale si fa sempre più interstiziale. Anche sul versante delle fonti di energia rinnovabile, che dal 2003 stanno seguendo un percorso normativo autonomo, l’intervento del legislatore statale va molto al di là della emanazione di norme di principio e si spinge fino a regolare nel dettaglio la localizzazione degli impianti sul territorio o le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, con un significativo e controverso restringimento delle corrispondenti competenze regionali. Ed anche in questo caso la scarsa nitidezza del quadro competenziale si traduce in un cospicuo contenzioso innanzi alla Corte costituzionale.

La potestà legislativa e amministrativa della Regione Sardegna in materia di "energia" e di "fonti di energia"

LOLLI, ILARIA
2015-01-01

Abstract

Lo Statuto della Sardegna, approvato con la legge costituzionale n.3 del 1948, riconosceva alla Regione, in ragione della sua condizione di accentuata insularità, una potestà particolarmente ampia in materia di “energia” e di “fonti di energia”; ciò che costituiva un elemento di significativa differenziazione non solo con quanto previsto dalla Costituzione per le Regioni a statuto ordinario, ma anche rispetto alle altre Regioni a statuto speciale. A seguito delle modifiche intervenute a livello ordinamentale prima con la c.d. riforma Bassanini (d. lgs. n.112 del 1998) e successivamente con la riforma del Titolo V della Costituzione, in virtù della cosidetta “clausola di maggior favore” di cui all’art.10 della legge costituzionale n.1 del 2003, il quadro competenziale di riferimento pare mutare significativamente anche per il legislatore sardo, il quale sembrerebbe veder ulteriormente ampliare, ed in misura consistente, i margini di manovra della propria azione relativamente al c.d. “governo dell’energia”. Il concreto articolarsi dei rapporti centro-periferia successivamente alla riforma racconta però un’altra storia. Assecondato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che giustificherà le sue “chiamate in sussidiarietà”, il legislatore statale mostra infatti sin da subito una spiccata tendenza ad occupare pervasivamente la materia, andando ben oltre la individuazione dei soli principî fondamentali e dando vita ad un quadro normativo complesso ed articolato, relativamente al quale l’azione del legislatore regionale si fa sempre più interstiziale. Anche sul versante delle fonti di energia rinnovabile, che dal 2003 stanno seguendo un percorso normativo autonomo, l’intervento del legislatore statale va molto al di là della emanazione di norme di principio e si spinge fino a regolare nel dettaglio la localizzazione degli impianti sul territorio o le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, con un significativo e controverso restringimento delle corrispondenti competenze regionali. Ed anche in questo caso la scarsa nitidezza del quadro competenziale si traduce in un cospicuo contenzioso innanzi alla Corte costituzionale.
2015
Lolli, Ilaria
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