Una della tematiche di maggior rilievo per gli operatori del comparto pubblico, trattate nel D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), è quella dell’accesso civico, che riguarda non solo la possibilità di - stricto sensu - accedere agli atti, ai documenti e alle informazioni che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella specifica sezione del sito istituzionale; ma, anche, il riconoscimento a chiunque del “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione …”. Una possibilità, questa, decisamente estesa sulla carta, ma che incontra, però, precisi limiti legislativi e interpretativi che complicano i processi istruttori, volti a valutare l’accoglimento o meno delle istanze di accesso provenienti da terzi, da parte del Responsabile della Trasparenza o del soggetto specificatamente individuato quale responsabile dell’accesso civico nelle PP.AA. e negli Organismi a partecipazione pubblica (che sottostanno alla normativa sulla trasparenza anche in forza di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.”

Gli istituti dell’accesso ad atti e documenti delle PPAA e degli organismi a partecipazione pubblica

Iacopo Cavallini;Maria Orsetti
2019-01-01

Abstract

Una della tematiche di maggior rilievo per gli operatori del comparto pubblico, trattate nel D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), è quella dell’accesso civico, che riguarda non solo la possibilità di - stricto sensu - accedere agli atti, ai documenti e alle informazioni che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella specifica sezione del sito istituzionale; ma, anche, il riconoscimento a chiunque del “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione …”. Una possibilità, questa, decisamente estesa sulla carta, ma che incontra, però, precisi limiti legislativi e interpretativi che complicano i processi istruttori, volti a valutare l’accoglimento o meno delle istanze di accesso provenienti da terzi, da parte del Responsabile della Trasparenza o del soggetto specificatamente individuato quale responsabile dell’accesso civico nelle PP.AA. e negli Organismi a partecipazione pubblica (che sottostanno alla normativa sulla trasparenza anche in forza di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.”
2019
Cavallini, Iacopo; Orsetti, Maria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/945191
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