The article analyses the critical aspects of the rules on lis alibi pendes contained in the Brussels II-bis Regulation (No. 2201/2003) for proceedings concerning divorce, legal separation and marriage annulment. The purpose of these rules is to prevent parallel proceedings and to avoid conflicting decisions within the European Area of Justice. However, their application in a system providing for a range of alternative fora among which the plaintiff might choose to introduce his or her action, might induce spouses to rush into seising one of the courts having jurisdiction in order to secure advantages of the substantive divorce law applicable under the private international law rules used by the court seised. After having discussed some interesting clarifications provided by the recent case-law of the European Court of Justice, the Brussels II-ter Regulation (No. 2019/1111) has been considered in order to assess whether the reform might be deemed suitable to mitigate the above mentioned distorting effects deriving from the rules on lis alibi pendens for proceedings concerning matrimonial matters.

Nel presente articolo vengono discussi alcuni aspetti critici della regola sulla litispendenza che il regolamento Bruxelles II-bis (n. 2201/2003) detta per le controversie in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio. L’obiettivo della regola in questione è quello di evitare procedimenti paralleli e decisioni contrastanti nello spazio giudiziario europeo. Peraltro, l’applicazione della stessa in un sistema che riconosce ai coniugi un’ampia possibilità di scelta tra diversi criteri di giurisdizione, può avere l’effetto di incentivare la corsa al tribunale in modo tale da assicurare, al coniuge che agisce per primo, i vantaggi derivanti dalla legge materiale che risulti applicabile secondo le norme di conflitto del giudice adito. Dopo aver richiamato alcuni chiarimenti offerti dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'applicazione della norma sulla litispendenza oggetto del presente studio, è stato preso in considerazione il regolamento Bruxelles II-ter (n. 2019/1111) al fine di verificare se le novità introdotte in occasione della recente riforma possano essere ritenute utili al fine di mitigare gli effetti distorsivi derivanti dall'operatività della regola della litispendenza prevista in materia di controversie matrimoniali.

La litispendenza in materia di controversie matrimoniali nello spazio giudiziario europeo

marinai
2019-01-01

Abstract

The article analyses the critical aspects of the rules on lis alibi pendes contained in the Brussels II-bis Regulation (No. 2201/2003) for proceedings concerning divorce, legal separation and marriage annulment. The purpose of these rules is to prevent parallel proceedings and to avoid conflicting decisions within the European Area of Justice. However, their application in a system providing for a range of alternative fora among which the plaintiff might choose to introduce his or her action, might induce spouses to rush into seising one of the courts having jurisdiction in order to secure advantages of the substantive divorce law applicable under the private international law rules used by the court seised. After having discussed some interesting clarifications provided by the recent case-law of the European Court of Justice, the Brussels II-ter Regulation (No. 2019/1111) has been considered in order to assess whether the reform might be deemed suitable to mitigate the above mentioned distorting effects deriving from the rules on lis alibi pendens for proceedings concerning matrimonial matters.
2019
Nel presente articolo vengono discussi alcuni aspetti critici della regola sulla litispendenza che il regolamento Bruxelles II-bis (n. 2201/2003) detta per le controversie in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio. L’obiettivo della regola in questione è quello di evitare procedimenti paralleli e decisioni contrastanti nello spazio giudiziario europeo. Peraltro, l’applicazione della stessa in un sistema che riconosce ai coniugi un’ampia possibilità di scelta tra diversi criteri di giurisdizione, può avere l’effetto di incentivare la corsa al tribunale in modo tale da assicurare, al coniuge che agisce per primo, i vantaggi derivanti dalla legge materiale che risulti applicabile secondo le norme di conflitto del giudice adito. Dopo aver richiamato alcuni chiarimenti offerti dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'applicazione della norma sulla litispendenza oggetto del presente studio, è stato preso in considerazione il regolamento Bruxelles II-ter (n. 2019/1111) al fine di verificare se le novità introdotte in occasione della recente riforma possano essere ritenute utili al fine di mitigare gli effetti distorsivi derivanti dall'operatività della regola della litispendenza prevista in materia di controversie matrimoniali.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1029688
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