La relazione ricostruisce significato e contenuti del principio di sussidieriatà, introdotto nella Costituzione italiana dalla revisione del Titolo V operata nel 2001. Evidenziati i limiti di fondo del disegno costituzionale e dell’ambiguità del modello di regionalismo adottato, il lavoro si concentra sull’analisi della sent. n. 3003/2003 della Corte costituzionale, mediante la quale il Giudice delle leggi ha cercato di colmare le lacune più evidenti dell’impianto costituzionale, con una decisa opzione per la forma del regionalismo cooperativo, che passa, tuttavia, attraverso il recupero di un surplus di competenze dello Stato, riconducibili al metro della dimensione dell’interesse coinvolto, che può giustificare, per esigenze di carattere unitario, una clausola di supremazia nazionale. In questo modo il principio di sussidiarietà, da parametro per la distribuzione delle funzioni amministrative, si tramuta in criterio generale e sovra-ordinato di distribuzione delle competenze ed in primo luogo di quelle legislative di tipo concorrente. Nelle conclusioni si mette in evidenza come il risultato di questa impostazione, che pure conferisce “un’anima” alla nostra forma di stato, contribuisca in modo determinante alla disarticolazione del sistema delle fonti primarie statali e regionali; come, inoltre, la rimessione nei fatti al solo legislatore statale della concreta declinazione del principio di sussidiarietà, faccia emergere gli squilibri del sistema regionale italiano, superabili solo mediante il coinvolgimeno organico o almeno procedurale delle regioni al procedimento legislativo nazionale.

Il principio di sussidiarietà nel riparto di competenze normative tra Stato e regioni. Pregi e limiti di una ricostruzione giurisprudenziale

TARCHI, ROLANDO
2006-01-01

Abstract

La relazione ricostruisce significato e contenuti del principio di sussidieriatà, introdotto nella Costituzione italiana dalla revisione del Titolo V operata nel 2001. Evidenziati i limiti di fondo del disegno costituzionale e dell’ambiguità del modello di regionalismo adottato, il lavoro si concentra sull’analisi della sent. n. 3003/2003 della Corte costituzionale, mediante la quale il Giudice delle leggi ha cercato di colmare le lacune più evidenti dell’impianto costituzionale, con una decisa opzione per la forma del regionalismo cooperativo, che passa, tuttavia, attraverso il recupero di un surplus di competenze dello Stato, riconducibili al metro della dimensione dell’interesse coinvolto, che può giustificare, per esigenze di carattere unitario, una clausola di supremazia nazionale. In questo modo il principio di sussidiarietà, da parametro per la distribuzione delle funzioni amministrative, si tramuta in criterio generale e sovra-ordinato di distribuzione delle competenze ed in primo luogo di quelle legislative di tipo concorrente. Nelle conclusioni si mette in evidenza come il risultato di questa impostazione, che pure conferisce “un’anima” alla nostra forma di stato, contribuisca in modo determinante alla disarticolazione del sistema delle fonti primarie statali e regionali; come, inoltre, la rimessione nei fatti al solo legislatore statale della concreta declinazione del principio di sussidiarietà, faccia emergere gli squilibri del sistema regionale italiano, superabili solo mediante il coinvolgimeno organico o almeno procedurale delle regioni al procedimento legislativo nazionale.
2006
8834867297
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