Muovendo dalla ricostruzione critica dei fondamenti storici (risalenti fin al diritto romano) dell'istituto della legittima difesa, giunto ai giorni nostri non senza significative evlouzioni della sua fisionomia e del suo ruolo esimente nella sistematica del reato, la monografia si propone di misurare l'impatto delle riforme che più recentemente, nel 2006 e nel 2019, hanno investito il nostro art. 52 c.p., con l'introdurre in esso ulteriori ipotesi di autodifesa la cui carattersitica sia quella di essere esercitata nei lugohi di domicilio al ricorrere di più favorevoli condizioni legittimanti. Tenendo presenti le finalità politico-criminali delle suddette riforme, alla luce del contesto sociale in cui esse sono maturate e in considerazione degli intenti dichiarati dai promotori delle stesse, ma guardando altresì alle soluzioni parallelamente adottate in materia nel parorama europeo ed internazionale, il lavoro s'interroga sulla necessità di riconoscere una ragione d'essere e una natura differenti sottesi alla figura di legittima difesa domiciliare, rispetto a quelle proprie della fattispecie comune già contemplata dall'art. 52 c.p. Nel rispondere a tale interrogativo, il lavoro esamina gli elementi normativi e sistematici che inducono a profilare un diverso inquadramento per la fattispecie domiciliare e un suo diverso ruolo esimente nella struttura del reato. Particolare attenzione è dedicata alle ricadute di disciplina, sia sostanziali che processuali, che conseguono alll'inquadramento più opportuno della figura in esame. Nell'evidenziare comunque la problematicità delle soluzioni prospettabili per le figure varate dalle predette riforme, si evidenzia la necessità di salvaugardare la conformità della disciplina dell'autodifesa, e in particolare di quella che abbia esiti letali o altamente lesivi, con le indicazioni costituzionali e con quelle sovranazionali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A tale ultimo riguardo non si rinuncia ad indagare quali margini vi siano in realtà affinché possa essere esperito un eventuale sindacato di costituzionalità delle norme interessate, considerata la circostanza che le stesse rappresentano disposizioni penali c.d. favorevoli, volte ad ampliare lo spazio di esenzione da responsabilità di colui che opponga una prerogativa difensiva nei confronti della vittima del fatto concretamente realizzato.

La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive

Domenico Notaro
2020-01-01

Abstract

Muovendo dalla ricostruzione critica dei fondamenti storici (risalenti fin al diritto romano) dell'istituto della legittima difesa, giunto ai giorni nostri non senza significative evlouzioni della sua fisionomia e del suo ruolo esimente nella sistematica del reato, la monografia si propone di misurare l'impatto delle riforme che più recentemente, nel 2006 e nel 2019, hanno investito il nostro art. 52 c.p., con l'introdurre in esso ulteriori ipotesi di autodifesa la cui carattersitica sia quella di essere esercitata nei lugohi di domicilio al ricorrere di più favorevoli condizioni legittimanti. Tenendo presenti le finalità politico-criminali delle suddette riforme, alla luce del contesto sociale in cui esse sono maturate e in considerazione degli intenti dichiarati dai promotori delle stesse, ma guardando altresì alle soluzioni parallelamente adottate in materia nel parorama europeo ed internazionale, il lavoro s'interroga sulla necessità di riconoscere una ragione d'essere e una natura differenti sottesi alla figura di legittima difesa domiciliare, rispetto a quelle proprie della fattispecie comune già contemplata dall'art. 52 c.p. Nel rispondere a tale interrogativo, il lavoro esamina gli elementi normativi e sistematici che inducono a profilare un diverso inquadramento per la fattispecie domiciliare e un suo diverso ruolo esimente nella struttura del reato. Particolare attenzione è dedicata alle ricadute di disciplina, sia sostanziali che processuali, che conseguono alll'inquadramento più opportuno della figura in esame. Nell'evidenziare comunque la problematicità delle soluzioni prospettabili per le figure varate dalle predette riforme, si evidenzia la necessità di salvaugardare la conformità della disciplina dell'autodifesa, e in particolare di quella che abbia esiti letali o altamente lesivi, con le indicazioni costituzionali e con quelle sovranazionali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A tale ultimo riguardo non si rinuncia ad indagare quali margini vi siano in realtà affinché possa essere esperito un eventuale sindacato di costituzionalità delle norme interessate, considerata la circostanza che le stesse rappresentano disposizioni penali c.d. favorevoli, volte ad ampliare lo spazio di esenzione da responsabilità di colui che opponga una prerogativa difensiva nei confronti della vittima del fatto concretamente realizzato.
2020
Notaro, Domenico
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