La Corte Costituzionale ha individuato il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. quale parametro fondamentale per valutare la coerenza delle scelte discrezionali del legislatore tributario rispetto a un presupposto d'imposta stabilito ex ante. Questo percorso logico è stato adoperato più volte dai giudici, non solo per quanto concerne le norme con cui sono istituite o regolate specifiche forme di tassazione, ma anche, come dimostrato in alcune importanti pronunce, dal lato dei meccanismi di determinazione della base imponibile. Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza contribuiscono a meglio definire la relazione tra i principi sottesi alla determinazione della base imponibile Ires e la specifica natura degli oneri fiscali, la cui deducibilità ex art. 99, comma 1, Tuir viene fatta derivare - ad esempio nei casi dell'Imu e dell'Iva indetraibile da pro-rata - dalla loro assimilazione agli altri costi d'impresa e, in ultima analisi, dall'eleggibilità a veri e propri fattori della produzione. Un simile arresto appare sufficiente per poter avanzare dei dubbi, in punto di ragionevolezza delle norme, sulla parziale deducibilità dell'Irap dall'Ires.

La parziale deducibilità dell'IRAP dall'IRES alla luce del principio di ragionevolezza

Antonio Rosato
Primo
2022-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale ha individuato il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. quale parametro fondamentale per valutare la coerenza delle scelte discrezionali del legislatore tributario rispetto a un presupposto d'imposta stabilito ex ante. Questo percorso logico è stato adoperato più volte dai giudici, non solo per quanto concerne le norme con cui sono istituite o regolate specifiche forme di tassazione, ma anche, come dimostrato in alcune importanti pronunce, dal lato dei meccanismi di determinazione della base imponibile. Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza contribuiscono a meglio definire la relazione tra i principi sottesi alla determinazione della base imponibile Ires e la specifica natura degli oneri fiscali, la cui deducibilità ex art. 99, comma 1, Tuir viene fatta derivare - ad esempio nei casi dell'Imu e dell'Iva indetraibile da pro-rata - dalla loro assimilazione agli altri costi d'impresa e, in ultima analisi, dall'eleggibilità a veri e propri fattori della produzione. Un simile arresto appare sufficiente per poter avanzare dei dubbi, in punto di ragionevolezza delle norme, sulla parziale deducibilità dell'Irap dall'Ires.
2022
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