Il contributo si prone di indagare, partendo da una ricostruzione storica dell'art. 136, 2 comma Cost., come si siano evoluti i rapporti tra le pronunce della Corte costituzionale e il legislatore di revisione costituzionale. E in particolare ci si domanda se, il giudice costituzionale, possa dirsi ancora oggi un deviatore (aiguilleur), oppure se abbia acquisito il diritto all'ultima parola.
La “desuetudine” dell’art. 136, ultimo comma, della Costituzione italiana? Una teoria dell’«aiguilleur» ormai dimenticata
Pesci Leonardo AlbertoPrimo
2023-01-01
Abstract
Il contributo si prone di indagare, partendo da una ricostruzione storica dell'art. 136, 2 comma Cost., come si siano evoluti i rapporti tra le pronunce della Corte costituzionale e il legislatore di revisione costituzionale. E in particolare ci si domanda se, il giudice costituzionale, possa dirsi ancora oggi un deviatore (aiguilleur), oppure se abbia acquisito il diritto all'ultima parola.File in questo prodotto:
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