Si raccolgono qui gli Atti del Secondo Convegno italo-spagnolo svoltosi in Italia, a Pontignano presso Siena, nel settembre del 2023, in tema di nuove frontiere della tutela penale della persona. Si consolida così ulteriormente un rapporto già stretto e amicale non solo tra le Università di Jean e di Firenze, ma anche tra molte altre Università spagnole e italiane, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale un dialogo tra due Paesi che sono da sempre vicini per cultura e condivisione dei principi di civiltà. Il tema della tutela penale della persona è attraversato da profondissime contraddizioni, quelle tipiche e proprie del momento complesso che stiamo attraversando. Anzitutto, se, da un lato, proliferano le nuove fattispecie, dall’altro lato, non si può non registrare anche una tendenza a restringere l’ambito del penalmente rilevante soprattutto attraverso la previsione di strumenti alternativi al carcere, come ad esempio la valorizzazione della querela. In secondo luogo, se, da un lato, v’è la tendenza a “unificare” la tutela attraverso la previsione di “tipi criminosi” particolarmente articolati, caratterizzati spesso da condotte reiterate, come ad esempio in tema di tratta o di maltrattamenti, dall’altro lato, si deve registrare la tendenza a una vera e propria differenziazione, come accade ad esempio in tema di colpa, dove nella sostanza si distingue ormai tra una colpa nell’attività medica, nella circolazione stradale e nel lavoro. Ed ancora, se, da un lato, si riconosce sempre più valenza al ruolo dell’autodeterminazione, dall’altro lato, non si può non registrare un vero e proprio paradosso nel constatare che si riconoscono più margini all’autodeterminazione là dove i beni offesi appartengono a soggetti diversi rispetto a colui che si autodetermina (es. aborto o procreazione medicalmente assistita), mentre vi sono maggiori resistenze là dove le conseguenze offensive riguardano beni che appartengono alla stessa persona che esprime il proprio consenso. Infine, se, da un lato, la tutela si fa sempre più sofisticata e ideale, attribuendo rilevanza a beni giuridici sempre più astratti che rischiano di sconfinare nella incriminazione di comportamenti meramente contrari alla morale, dall’altro lato, le esigenze di tutela si fanno sempre più concrete e tangibili, visto che la realtà anche dei Paesi c.d. civili ci offre scenari e spettacoli di abbrutimento dove l’attore principale è costituito dallo Stato. Il paradosso sembra essere spiegabile, in virtù dell’esistenza di due diversi personalismi. Da un lato, v’è un personalismo basato ancora sul bene giuridico della dignità inteso in termini ideali e astratti, e quindi manipolabile, che nello stendere sulla persona in carne ed ossa una patina immateriale permette ai poteri pubblici di sostituirsi alla stessa, valorizzando concetti come la vulnerabilità. Dall’altro lato, v’è un personalismo che invece si riferisce non solo e non tanto ai diritti umani, quanto piuttosto alla dignità della persona reale, alla dignità riferita a se stessi così come concepita dalla persona reale, e che pertanto attribuisce a quest’ultima una valenza determinante. Se la prima prospettiva porta all’incremento delle fattispecie, alla configurazione di fattispecie con “tipi criminosi” articolati e alla riduzione del ruolo dell’autodeterminazione, la seconda prospettiva spinge invece anche per una riduzione del penalmente rilevante, per la differenziazione dei tipi criminosi e per il riconoscimento di un ruolo preponderante all’autodeterminazione non potendo essere che la stessa persona la migliore interprete di se stessa nelle condotte che comportano una lesione di beni soltanto propri. I contributi che qui si pubblicano affrontano tutte queste problematiche, con competenza scientifica, apertura al confronto e al dialogo, ma soprattutto con un afflato costituzionalmente orientato, che mette al centro la persona concreta come bene da tutelare sia dalle aggressioni che costituiscono reati sia dagli eccessi punitivi del potere pubblico, nella consapevolezza che il costituzionalismo o è autentico personalismo oppure non è.

Le nuove frontiere della tutela penale della persona - Las nuevas fronteras de la protecciòn penal de la persona - Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 21 e 21 settembre 2023

Domenico Notaro
2025-01-01

Abstract

Si raccolgono qui gli Atti del Secondo Convegno italo-spagnolo svoltosi in Italia, a Pontignano presso Siena, nel settembre del 2023, in tema di nuove frontiere della tutela penale della persona. Si consolida così ulteriormente un rapporto già stretto e amicale non solo tra le Università di Jean e di Firenze, ma anche tra molte altre Università spagnole e italiane, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale un dialogo tra due Paesi che sono da sempre vicini per cultura e condivisione dei principi di civiltà. Il tema della tutela penale della persona è attraversato da profondissime contraddizioni, quelle tipiche e proprie del momento complesso che stiamo attraversando. Anzitutto, se, da un lato, proliferano le nuove fattispecie, dall’altro lato, non si può non registrare anche una tendenza a restringere l’ambito del penalmente rilevante soprattutto attraverso la previsione di strumenti alternativi al carcere, come ad esempio la valorizzazione della querela. In secondo luogo, se, da un lato, v’è la tendenza a “unificare” la tutela attraverso la previsione di “tipi criminosi” particolarmente articolati, caratterizzati spesso da condotte reiterate, come ad esempio in tema di tratta o di maltrattamenti, dall’altro lato, si deve registrare la tendenza a una vera e propria differenziazione, come accade ad esempio in tema di colpa, dove nella sostanza si distingue ormai tra una colpa nell’attività medica, nella circolazione stradale e nel lavoro. Ed ancora, se, da un lato, si riconosce sempre più valenza al ruolo dell’autodeterminazione, dall’altro lato, non si può non registrare un vero e proprio paradosso nel constatare che si riconoscono più margini all’autodeterminazione là dove i beni offesi appartengono a soggetti diversi rispetto a colui che si autodetermina (es. aborto o procreazione medicalmente assistita), mentre vi sono maggiori resistenze là dove le conseguenze offensive riguardano beni che appartengono alla stessa persona che esprime il proprio consenso. Infine, se, da un lato, la tutela si fa sempre più sofisticata e ideale, attribuendo rilevanza a beni giuridici sempre più astratti che rischiano di sconfinare nella incriminazione di comportamenti meramente contrari alla morale, dall’altro lato, le esigenze di tutela si fanno sempre più concrete e tangibili, visto che la realtà anche dei Paesi c.d. civili ci offre scenari e spettacoli di abbrutimento dove l’attore principale è costituito dallo Stato. Il paradosso sembra essere spiegabile, in virtù dell’esistenza di due diversi personalismi. Da un lato, v’è un personalismo basato ancora sul bene giuridico della dignità inteso in termini ideali e astratti, e quindi manipolabile, che nello stendere sulla persona in carne ed ossa una patina immateriale permette ai poteri pubblici di sostituirsi alla stessa, valorizzando concetti come la vulnerabilità. Dall’altro lato, v’è un personalismo che invece si riferisce non solo e non tanto ai diritti umani, quanto piuttosto alla dignità della persona reale, alla dignità riferita a se stessi così come concepita dalla persona reale, e che pertanto attribuisce a quest’ultima una valenza determinante. Se la prima prospettiva porta all’incremento delle fattispecie, alla configurazione di fattispecie con “tipi criminosi” articolati e alla riduzione del ruolo dell’autodeterminazione, la seconda prospettiva spinge invece anche per una riduzione del penalmente rilevante, per la differenziazione dei tipi criminosi e per il riconoscimento di un ruolo preponderante all’autodeterminazione non potendo essere che la stessa persona la migliore interprete di se stessa nelle condotte che comportano una lesione di beni soltanto propri. I contributi che qui si pubblicano affrontano tutte queste problematiche, con competenza scientifica, apertura al confronto e al dialogo, ma soprattutto con un afflato costituzionalmente orientato, che mette al centro la persona concreta come bene da tutelare sia dalle aggressioni che costituiscono reati sia dagli eccessi punitivi del potere pubblico, nella consapevolezza che il costituzionalismo o è autentico personalismo oppure non è.
2025
9788849558692
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1325987
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