L'evolversi nella realtà socio-economica della fisionomia delle contrattazioni - particolarmente per quanto concerne i contratti tra imprese e clienti - ha determinato un nuovo atteggiarsi della problematica relativa alla tutela della volontà contrattuale rispetto a quella assunta a fondamento della normativa del codice civile, evidenziando, tra l'altro, fattori di alterazione della volontà negoziale che in vara misura si discostano dalle figure codificate di vizi del consenso (situazioni anticoncorrenziali, c.d. asimmetrie informative, fattore "sorpresa", pubblicità ingannevole). Il fenomeno ha registrato consistenti ricadute a livello sia di elaborazione scientifica sia di innovazione legislativa, quest'ultima soprattutto sotto l'impulso dell'inizativa comunitaria. I vari fattori che si pongono come ostacoli all'esercizio, da parte di uno dei contraenti, del potere di autonomia contrattuale inteso nella sua effettività, rivestono generalmente carattere non occasionale ma strutturale in determinati ambiti di contrattazioni e postulano tecniche di tutela più adeguate a tale connotazione. In questa linea si collocano,a fianco di normative di diversa natura, le previsioni, in ambito settoriale, di nuove regole nella disciplina dei contratti; regole direttamente preordinate alla tutela di uno dei contraenti sotto il profilo della libertà ed effettività del consenso, in una logica di riequilibrio di situazioni di disparità di potere contrattuale connessa con la diversa qualità delle parti e/o con la tecnica di contrattazione utilizzata. Si tratta, essenzialmente, di regole attinenti alla trasparenza delle operazioni contrattuli e all'informazione del contraente "non professionale" e di quelle che stabiliscono a favore di quest'ultimo un "diritto di ripensamento". All'analisi di siffatte previsioni viene quindi rivolta specificamente l'attenzione, al fine di coglierne, oltre alla portata innovativa, i risvolti operativi e le implicazioni di carattere sistematico, segnalando anche taluni aspetti problematici. In tale contesto, non si manca di rilevare, in particolare, gli aspetti di diversità ed i punti di connessione con la normativa in materia di clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, ispirata alla diversa finalità di un controllo di carattere sostanziale sul regomento contrattuale.

Tutela del "contraente debole" nella formazione del consenso

CHERUBINI, MARIA CARLA
2005-01-01

Abstract

L'evolversi nella realtà socio-economica della fisionomia delle contrattazioni - particolarmente per quanto concerne i contratti tra imprese e clienti - ha determinato un nuovo atteggiarsi della problematica relativa alla tutela della volontà contrattuale rispetto a quella assunta a fondamento della normativa del codice civile, evidenziando, tra l'altro, fattori di alterazione della volontà negoziale che in vara misura si discostano dalle figure codificate di vizi del consenso (situazioni anticoncorrenziali, c.d. asimmetrie informative, fattore "sorpresa", pubblicità ingannevole). Il fenomeno ha registrato consistenti ricadute a livello sia di elaborazione scientifica sia di innovazione legislativa, quest'ultima soprattutto sotto l'impulso dell'inizativa comunitaria. I vari fattori che si pongono come ostacoli all'esercizio, da parte di uno dei contraenti, del potere di autonomia contrattuale inteso nella sua effettività, rivestono generalmente carattere non occasionale ma strutturale in determinati ambiti di contrattazioni e postulano tecniche di tutela più adeguate a tale connotazione. In questa linea si collocano,a fianco di normative di diversa natura, le previsioni, in ambito settoriale, di nuove regole nella disciplina dei contratti; regole direttamente preordinate alla tutela di uno dei contraenti sotto il profilo della libertà ed effettività del consenso, in una logica di riequilibrio di situazioni di disparità di potere contrattuale connessa con la diversa qualità delle parti e/o con la tecnica di contrattazione utilizzata. Si tratta, essenzialmente, di regole attinenti alla trasparenza delle operazioni contrattuli e all'informazione del contraente "non professionale" e di quelle che stabiliscono a favore di quest'ultimo un "diritto di ripensamento". All'analisi di siffatte previsioni viene quindi rivolta specificamente l'attenzione, al fine di coglierne, oltre alla portata innovativa, i risvolti operativi e le implicazioni di carattere sistematico, segnalando anche taluni aspetti problematici. In tale contesto, non si manca di rilevare, in particolare, gli aspetti di diversità ed i punti di connessione con la normativa in materia di clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, ispirata alla diversa finalità di un controllo di carattere sostanziale sul regomento contrattuale.
2005
Cherubini, MARIA CARLA
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