In relazione ai casi nei quali i legami familiari si configurano come ostativi o limitativi a rivestire determinate qualifiche o ad assumere specifiche funzioni, il saggio si propone di verificare il trattamento normativo previsto rispettivamente per i vincoli di parentela, di affinità e per il rapporto di coniugio, o, più generalmente, per le relazioni di coppia. In questo contesto si inserisce il commento alla sentenza n. 78/2019 della Corte Costituzionale, che ha giudicato infondata la questione relativa alla differente disciplina dettata dalla normativa del 2010 sul reclutamento universitario tra parenti e affini, da un lato, e coniugi, dall’altro, ritenendo che la differenziazione si giustifichi in base al principio dell’unità della famiglia, riferibile al vincolo coniugale
Coniugio, parentela, affinità e imparzialità dell'amministrazione: l'unità della famiglia giustifica la differenza?
Cristiani Francesca
2019-01-01
Abstract
In relazione ai casi nei quali i legami familiari si configurano come ostativi o limitativi a rivestire determinate qualifiche o ad assumere specifiche funzioni, il saggio si propone di verificare il trattamento normativo previsto rispettivamente per i vincoli di parentela, di affinità e per il rapporto di coniugio, o, più generalmente, per le relazioni di coppia. In questo contesto si inserisce il commento alla sentenza n. 78/2019 della Corte Costituzionale, che ha giudicato infondata la questione relativa alla differente disciplina dettata dalla normativa del 2010 sul reclutamento universitario tra parenti e affini, da un lato, e coniugi, dall’altro, ritenendo che la differenziazione si giustifichi in base al principio dell’unità della famiglia, riferibile al vincolo coniugaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.