Il saggio inquadra il problema delle azioni riscattabili alla luce dell’obiettivo, perseguito dalla Riforma del 2003, di ampliare i canali di finanziamento delle imprese. Muovendosi dal presupposto che la fattispecie dell’art. 2437-sexies c.c. abbia recepito la sola ipotesi in cui il riscatto è congegnato come potere della società o di altri soci (e come dovere dell’azionista interessato), si esclude che ciò comporti una «valutazione negativa» in ordine all’ammissibilità della diversa figura delle azioni riscattabili come strumento di finanziamento, in cui il riscatto è configurato come un dovere a carico della società o di altri soci (e come un potere dell’azionista interessato); e si afferma, di conseguenza, che quest’ultima ipotesi – proprio perché non rientrante nella fattispecie suddetta – vada esente dall’applicazione delle regole di cui all’art. 2437-sexies c.c. in tema di individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di riscatto. L’indagine si sofferma, infine, sul problema dei limiti all’esercizio del diritto di voto da parte del socio finanziatore in pendenza del termine di riscatto, nonché sui profili relativi agli strumenti finanziari riscattabili
L'emissione di azioni riscattabili come tecnica di finanziamento
CALVOSA, LUCIA
2006-01-01
Abstract
Il saggio inquadra il problema delle azioni riscattabili alla luce dell’obiettivo, perseguito dalla Riforma del 2003, di ampliare i canali di finanziamento delle imprese. Muovendosi dal presupposto che la fattispecie dell’art. 2437-sexies c.c. abbia recepito la sola ipotesi in cui il riscatto è congegnato come potere della società o di altri soci (e come dovere dell’azionista interessato), si esclude che ciò comporti una «valutazione negativa» in ordine all’ammissibilità della diversa figura delle azioni riscattabili come strumento di finanziamento, in cui il riscatto è configurato come un dovere a carico della società o di altri soci (e come un potere dell’azionista interessato); e si afferma, di conseguenza, che quest’ultima ipotesi – proprio perché non rientrante nella fattispecie suddetta – vada esente dall’applicazione delle regole di cui all’art. 2437-sexies c.c. in tema di individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di riscatto. L’indagine si sofferma, infine, sul problema dei limiti all’esercizio del diritto di voto da parte del socio finanziatore in pendenza del termine di riscatto, nonché sui profili relativi agli strumenti finanziari riscattabiliFile | Dimensione | Formato | |
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