L'Autore analizza la pronuncia resa dal Tribunale di Genova il 21 novembre 2018, tra le prime a fare i conti con gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del meccanismo delle tutele crescenti. L'ordinanza oggetto di commento ha stabilito che in caso di licenziamento per g.m.o. illegittimo, intimato da datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, cc. 8-9, l. n. 300/1970, l'entità dell'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 9, c. 1, d.lgs. n. 23/2015 deve essere determinata considerando i criteri risarcitori indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 e, in ogni caso, deve essere "dimezzata". Rileva l'Autore che con la dichiarata incostituzionalità dell'art. 3, c. 1, d.lgs. n. 23/2015 è venuta a cadere, anche per le imprese c.d. minori, la predeterminazione automatica - sulla base dell'anzianità di servizio - dell'indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, mentre il "dimezzamento" dell'indennità operato dall'art. 9 cit. per le imprese minori - e con il limite massimo di sei mensilità - non è stato oggetto del pronunciamento della Corte costituzionale e non ha indotto il dubbio di legittimità costituzionale neanche nella decisione oggetto di commento. Non può escludersi che in futuro la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata, ma l'auspicio è quello di un intervento del legislatore diretto a mettere ordine in un quadro che appare caotico e farraginoso per una responsabilità che, allo stato, è dello stesso legislatore.

Giudici, legislatori e piccole imprese dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018

albi
2019-01-01

Abstract

L'Autore analizza la pronuncia resa dal Tribunale di Genova il 21 novembre 2018, tra le prime a fare i conti con gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del meccanismo delle tutele crescenti. L'ordinanza oggetto di commento ha stabilito che in caso di licenziamento per g.m.o. illegittimo, intimato da datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, cc. 8-9, l. n. 300/1970, l'entità dell'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 9, c. 1, d.lgs. n. 23/2015 deve essere determinata considerando i criteri risarcitori indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 e, in ogni caso, deve essere "dimezzata". Rileva l'Autore che con la dichiarata incostituzionalità dell'art. 3, c. 1, d.lgs. n. 23/2015 è venuta a cadere, anche per le imprese c.d. minori, la predeterminazione automatica - sulla base dell'anzianità di servizio - dell'indennità dovuta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, mentre il "dimezzamento" dell'indennità operato dall'art. 9 cit. per le imprese minori - e con il limite massimo di sei mensilità - non è stato oggetto del pronunciamento della Corte costituzionale e non ha indotto il dubbio di legittimità costituzionale neanche nella decisione oggetto di commento. Non può escludersi che in futuro la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata, ma l'auspicio è quello di un intervento del legislatore diretto a mettere ordine in un quadro che appare caotico e farraginoso per una responsabilità che, allo stato, è dello stesso legislatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1022339
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