La legislazione italiana in materia di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ricorre a una disciplina ordinaria e ad una disciplina speciale. Nell'alveo di quest'ultima rientra il caso della bonifica e rigenerazione di aree di rilevante interesse nazionale appartenenti a SIN introdotto dal D.L. 133/2014 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, da individuarsi in base ad una delibera del Consiglio dei Ministri (art. 33, commi 1-10), e per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (art. 33, commi 11-12). Si tratta di una disciplina speciale, introdotta con la finalità di «assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi», che tocca le materie «tutela dell’ambiente» (art. 117, comma 2, lettera s) e «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, comma 2, lettera m), assegnate alla competenza legislativa statale al fine di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Proprio a causa dell’intreccio di materie e interessi, l’entrata in vigore del D.L. 133/2014 ha segnato l’inizio di un tormentato rapporto tra centro e periferia, sfociato in un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto che, sotto il profilo del riparto delle competenze amministrative in materia, la norma consente l’attrazione della “materia-non materia” della “rigenerazione urbana” nella competenza statale in materia di «tutela dell’ambiente» a causa della loro stretta connessione. Pertanto, la natura mobile delle funzioni amministrative per la rigenerazione urbana aprirebbe ad una lettura integrata delle funzioni amministrative di risanamento ambientale e quelle di rigenerazione dei SIN.

Rigenerazione di siti di interesse nazionale e tutela ambientale: i confini delle funzioni amministrative

Pizzanelli G.
2019-01-01

Abstract

La legislazione italiana in materia di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale ricorre a una disciplina ordinaria e ad una disciplina speciale. Nell'alveo di quest'ultima rientra il caso della bonifica e rigenerazione di aree di rilevante interesse nazionale appartenenti a SIN introdotto dal D.L. 133/2014 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, da individuarsi in base ad una delibera del Consiglio dei Ministri (art. 33, commi 1-10), e per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (art. 33, commi 11-12). Si tratta di una disciplina speciale, introdotta con la finalità di «assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi», che tocca le materie «tutela dell’ambiente» (art. 117, comma 2, lettera s) e «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, comma 2, lettera m), assegnate alla competenza legislativa statale al fine di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Proprio a causa dell’intreccio di materie e interessi, l’entrata in vigore del D.L. 133/2014 ha segnato l’inizio di un tormentato rapporto tra centro e periferia, sfociato in un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto che, sotto il profilo del riparto delle competenze amministrative in materia, la norma consente l’attrazione della “materia-non materia” della “rigenerazione urbana” nella competenza statale in materia di «tutela dell’ambiente» a causa della loro stretta connessione. Pertanto, la natura mobile delle funzioni amministrative per la rigenerazione urbana aprirebbe ad una lettura integrata delle funzioni amministrative di risanamento ambientale e quelle di rigenerazione dei SIN.
2019
Pizzanelli, G.
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