Nell’articolo vengono discussi alcuni aspetti critici della regola sulla litispendenza che il regolamento Bruxelles II-bis (n. 2201/2003) detta per le controversie in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio. L’obiettivo della regola in questione è quello di evitare procedimenti paralleli e decisioni contrastanti nello spazio giudiziario europeo. Peraltro, l’applicazione della stessa in un sistema che riconosce ai coniugi un’ampia possibilità di scelta tra diversi criteri di giurisdizione, può avere l’effetto di incentivare la corsa al tribunale in modo tale da assicurare, al coniuge che agisce per primo, i vantaggi derivanti dalla legge materiale che risulti applicabile secondo le norme di conflitto del giudice adito. Dopo aver richiamato alcuni chiarimenti offerti dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all’applicazione della norma sulla litispendenza oggetto del presente studio, è stato preso in considerazione il regolamento Bruxelles II-ter (n. 2019/1111) al fine di verificare se le novità introdotte in occasione della recente riforma possano essere ritenute utili al fine di mitigare gli effetti distorsivi derivanti dall’operatività della regola della litispendenza prevista in materia di controversie matrimoniali.
La litispendenza in materia di controversie matrimoniali nello spazio giudiziario europeo
marinai
2020-01-01
Abstract
Nell’articolo vengono discussi alcuni aspetti critici della regola sulla litispendenza che il regolamento Bruxelles II-bis (n. 2201/2003) detta per le controversie in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio. L’obiettivo della regola in questione è quello di evitare procedimenti paralleli e decisioni contrastanti nello spazio giudiziario europeo. Peraltro, l’applicazione della stessa in un sistema che riconosce ai coniugi un’ampia possibilità di scelta tra diversi criteri di giurisdizione, può avere l’effetto di incentivare la corsa al tribunale in modo tale da assicurare, al coniuge che agisce per primo, i vantaggi derivanti dalla legge materiale che risulti applicabile secondo le norme di conflitto del giudice adito. Dopo aver richiamato alcuni chiarimenti offerti dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all’applicazione della norma sulla litispendenza oggetto del presente studio, è stato preso in considerazione il regolamento Bruxelles II-ter (n. 2019/1111) al fine di verificare se le novità introdotte in occasione della recente riforma possano essere ritenute utili al fine di mitigare gli effetti distorsivi derivanti dall’operatività della regola della litispendenza prevista in materia di controversie matrimoniali.File | Dimensione | Formato | |
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