L’art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 introduce una disciplina innovativa sulle Posizioni Organizzative, ridisegnandone i contorni e sostituendo integralmente le previgenti norme contrattuali. Divengono, infatti, figure intermedie tra il Dirigente e la Struttura di riferimento (del tutto simili alla categoria dei Quadri direttivi della contrattazione collettiva privata), cui poter delegare funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno. In base al nuovo contratto, la facoltà di assegnare la Posizione Organizzativa a coloro che non appartengono alla categoria D è possibile una sola volta (art. 17, comma 4), reiterabile ove siano “già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D” e, quindi, come soluzione temporanea ed eccezionale (per analogia, intuitivamente, con l’innovata disciplina contrattuale che prevede un massimo di tre anni per la durata di ogni incarico di P.O.). Questa soluzione provvisoria può essere adottata in due soli casi, come si vedrà.

Il CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018: gli incarichi di posizione organizzativa negli enti di minori dimensioni

Iacopo Cavallini;Maria Orsetti
2020-01-01

Abstract

L’art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 introduce una disciplina innovativa sulle Posizioni Organizzative, ridisegnandone i contorni e sostituendo integralmente le previgenti norme contrattuali. Divengono, infatti, figure intermedie tra il Dirigente e la Struttura di riferimento (del tutto simili alla categoria dei Quadri direttivi della contrattazione collettiva privata), cui poter delegare funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno. In base al nuovo contratto, la facoltà di assegnare la Posizione Organizzativa a coloro che non appartengono alla categoria D è possibile una sola volta (art. 17, comma 4), reiterabile ove siano “già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D” e, quindi, come soluzione temporanea ed eccezionale (per analogia, intuitivamente, con l’innovata disciplina contrattuale che prevede un massimo di tre anni per la durata di ogni incarico di P.O.). Questa soluzione provvisoria può essere adottata in due soli casi, come si vedrà.
2020
Cavallini, Iacopo; Orsetti, Maria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1048760
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