La sentenza della Corte cost. n. 242/2019, correlando la ratio dell’art. 580 c.p. a un’esigenza di tutela di situazioni di vulnerabilita` (che possiamo far corrispondere alla suicidal vulnerability in senso stretto), pare estromettere dal fatto tipico la differente fattispecie del suicidio medicalmente assistito (individuata in ragione di una serie di requisiti, alcuni problematici), collocandola in uno spazio di liberta` , e ‘‘libero dal diritto penale’’. Tale spazio viene piuttosto sottoposto ad altro tipo di regolamentazione, maggiormente duttile rispetto alle specificita` del caso concreto, le cui linee fondamentali vengono desunte da norme riferite, piu` in generale, alla relazione medico-paziente e ad altre opzioni di fine vita. La gestione della procedura viene affidata a strutture pubbliche, e ad essa riteniamo corrisponda un obbligo dei sanitari, almeno nella misura in cui sia in gioco la salvaguardia della salute residua dell’aspirante suicida; riguardo, invece, agli atti direttamente orientati a favorire il suicidio, trattandosi del sostegno ad una liberta` altrui appare egualmente lecita la scelta di compierli, come di non compierli. Particolarmente critico il coinvolgimento, nella procedura, di comitati etici territoriali, che tentiamo di meglio identificare, anche per precisarne il ruolo. Nel testo si evidenziano, infine, le molte questioni ancora lasciate aperte, inerenti ad esempio alla rilevanza di fatti commessi all’estero, o ad un’ulteriore estensione degli spazi di liceita` dell’aiuto al suicidio.
Il ‘‘caso Cappato’’: la Consulta autorizza e ‘‘disciplina’’ il suicidio assistito
Antonio Vallini
2020-01-01
Abstract
La sentenza della Corte cost. n. 242/2019, correlando la ratio dell’art. 580 c.p. a un’esigenza di tutela di situazioni di vulnerabilita` (che possiamo far corrispondere alla suicidal vulnerability in senso stretto), pare estromettere dal fatto tipico la differente fattispecie del suicidio medicalmente assistito (individuata in ragione di una serie di requisiti, alcuni problematici), collocandola in uno spazio di liberta` , e ‘‘libero dal diritto penale’’. Tale spazio viene piuttosto sottoposto ad altro tipo di regolamentazione, maggiormente duttile rispetto alle specificita` del caso concreto, le cui linee fondamentali vengono desunte da norme riferite, piu` in generale, alla relazione medico-paziente e ad altre opzioni di fine vita. La gestione della procedura viene affidata a strutture pubbliche, e ad essa riteniamo corrisponda un obbligo dei sanitari, almeno nella misura in cui sia in gioco la salvaguardia della salute residua dell’aspirante suicida; riguardo, invece, agli atti direttamente orientati a favorire il suicidio, trattandosi del sostegno ad una liberta` altrui appare egualmente lecita la scelta di compierli, come di non compierli. Particolarmente critico il coinvolgimento, nella procedura, di comitati etici territoriali, che tentiamo di meglio identificare, anche per precisarne il ruolo. Nel testo si evidenziano, infine, le molte questioni ancora lasciate aperte, inerenti ad esempio alla rilevanza di fatti commessi all’estero, o ad un’ulteriore estensione degli spazi di liceita` dell’aiuto al suicidio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.