Fattispecie di pericolo personale e di pericolo individuale sono già presenti -di fatto o di diritto- nel diritto penale contemporaneo: la formalizzazione ovvero l’autonomizzazione della previsione di tali illeciti non produrrebbe effetti propriamente costitutivi, bensì potrebbe contribuire ora ad eliminare effetti distorsivi e sperequativi – si pensi alle frequenti ‘deformazioni’ applicative del diritto penale di evento- ora a valorizzare le specifiche potenzialità preventivo-repressive proprie di alcune fattispecie di pericolo comune di rilevanza individuale già contemplate nell’ordinamento penale. Nello scritto, si mettono a fuoco le finalità e le funzioni politico-criminali di siffatte tecniche di anticipazione della tutela in prospettiva di riforma.
DELITTI DI PERICOLO PERSONALE E INDIVIDUALE. OSSERVAZIONI IN PROSPETTIVA DI RIFORMA
Gargani A.
2020-01-01
Abstract
Fattispecie di pericolo personale e di pericolo individuale sono già presenti -di fatto o di diritto- nel diritto penale contemporaneo: la formalizzazione ovvero l’autonomizzazione della previsione di tali illeciti non produrrebbe effetti propriamente costitutivi, bensì potrebbe contribuire ora ad eliminare effetti distorsivi e sperequativi – si pensi alle frequenti ‘deformazioni’ applicative del diritto penale di evento- ora a valorizzare le specifiche potenzialità preventivo-repressive proprie di alcune fattispecie di pericolo comune di rilevanza individuale già contemplate nell’ordinamento penale. Nello scritto, si mettono a fuoco le finalità e le funzioni politico-criminali di siffatte tecniche di anticipazione della tutela in prospettiva di riforma.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.