Per diritto della cultura deve intendersi quella parte del diritto amministrativo che disciplina le attività dei pubblici poteri poste in essere sia per favorire l’educazione artistica e scientifica dei cittadini, sia per offrire regolamentazione agli interventi privati nel settore, in genere considerate esercizio di corrispondenti libertà (libertà dell’arte, della scienza, d’insegnamento, ecc.).

Costituzione della Repubblica italiana: artt. 9, 42, 117 e 118

Gianluca Famiglietti
2020-01-01

Abstract

Per diritto della cultura deve intendersi quella parte del diritto amministrativo che disciplina le attività dei pubblici poteri poste in essere sia per favorire l’educazione artistica e scientifica dei cittadini, sia per offrire regolamentazione agli interventi privati nel settore, in genere considerate esercizio di corrispondenti libertà (libertà dell’arte, della scienza, d’insegnamento, ecc.).
2020
Famiglietti, Gianluca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1062696
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