The present essay draws from the ordinance 8325/2020 of the First Chamber of the Italian Supreme Court, which submitted to the Constitutional Court the issue of the constitutional legitimacy concerning the solution to the matter of the status of the children born abroad through surrogacy given by the United Chambers of the Italian Supreme Court. According to the United Chambers, a foreign court decision that declares the parental status of the intended parent (i.e. the partner of the biological father) cannot be recognized in Italy due to its contrast with the public order. This article criticizes this interpretation of the concept of public order and underlines how the refusal of the Italian legal system to recognize the filiation ties constituted by the foreign law (also towards the non-biological parent) involves a significant and unreasonable prejudice to the child’s inviolable right to maintain his legitimately acquired status.

Il saggio muove dall'ordinanza della Suprema Corte n. 8325/2020, con la quale la prima Sezione ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale inerente ala soluzione data dalle Sezioni Unite al problema del riconoscimento della filiazione costituita all'estero tra il nato da gestazione per altri e i genitori d'intenzione (in particolare, quando il minore sia figlio genetico di uno dei componenti della coppia e di una donatrice anonima diversa dalla gestante). Secondo le Sezioni Unite, infatti, il provvedimento giurisdizionale straniero che dichiari il rapporto di filiazione verso entrambi i genitori d'intenzione non potrebbe essere trascritto nel nostro paese, a causa della sua contrarietà con l'ordine pubblico internazionale. L'articolo critica questa interpretazione, sottolineando, da un lato, l'irragionevole pregiudizio che essa arreca al diritto inviolabile del figlio a mantenere lo stato legittimamente acquisito (per via giurdiziale) all'estero, e, da un altro lato, l'inadeguatezza della soluzione dell'adozione in casi particolari indicata dalle Sezioni Unite per consentire al genitore non biologico di instaurare comunque col minore un rapporto di filiazione.

L'inviolabilità dello status e la filiazione dei nati all'estero da gestazione per altri

Federico Azzarri
2020-01-01

Abstract

The present essay draws from the ordinance 8325/2020 of the First Chamber of the Italian Supreme Court, which submitted to the Constitutional Court the issue of the constitutional legitimacy concerning the solution to the matter of the status of the children born abroad through surrogacy given by the United Chambers of the Italian Supreme Court. According to the United Chambers, a foreign court decision that declares the parental status of the intended parent (i.e. the partner of the biological father) cannot be recognized in Italy due to its contrast with the public order. This article criticizes this interpretation of the concept of public order and underlines how the refusal of the Italian legal system to recognize the filiation ties constituted by the foreign law (also towards the non-biological parent) involves a significant and unreasonable prejudice to the child’s inviolable right to maintain his legitimately acquired status.
2020
Il saggio muove dall'ordinanza della Suprema Corte n. 8325/2020, con la quale la prima Sezione ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale inerente ala soluzione data dalle Sezioni Unite al problema del riconoscimento della filiazione costituita all'estero tra il nato da gestazione per altri e i genitori d'intenzione (in particolare, quando il minore sia figlio genetico di uno dei componenti della coppia e di una donatrice anonima diversa dalla gestante). Secondo le Sezioni Unite, infatti, il provvedimento giurisdizionale straniero che dichiari il rapporto di filiazione verso entrambi i genitori d'intenzione non potrebbe essere trascritto nel nostro paese, a causa della sua contrarietà con l'ordine pubblico internazionale. L'articolo critica questa interpretazione, sottolineando, da un lato, l'irragionevole pregiudizio che essa arreca al diritto inviolabile del figlio a mantenere lo stato legittimamente acquisito (per via giurdiziale) all'estero, e, da un altro lato, l'inadeguatezza della soluzione dell'adozione in casi particolari indicata dalle Sezioni Unite per consentire al genitore non biologico di instaurare comunque col minore un rapporto di filiazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1064125
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