Il contributo esamina l’ordinanza n. 451 del 2019, con cui la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione concernente la corretta interpretazione dell’art. 7, par. 2, dir. n. 88/2003 CE e dell’art. 31, punto 2, Carta dir. UE chiedendo se la normativa europea osti ad una disposizione o prassi nazionale in base alla quale, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo addebitabile al datore di lavoro e limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute: una questione ‘‘pregiudiziale’’
pareo caterina
2019-01-01
Abstract
Il contributo esamina l’ordinanza n. 451 del 2019, con cui la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione concernente la corretta interpretazione dell’art. 7, par. 2, dir. n. 88/2003 CE e dell’art. 31, punto 2, Carta dir. UE chiedendo se la normativa europea osti ad una disposizione o prassi nazionale in base alla quale, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo addebitabile al datore di lavoro e limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.