Obiettivo del contributo è cercare di verificare se davvero una riforma costituzionale puntuale rappresenti “la strada” o comunque lo strumento preferibile per giungere ad un primo obiettivo, per poi giungere a risultati più ampi ed armonici con successivi interventi. Ciò può essere fatto ripercorrendo, almeno velocemente, quale sia stato il dibattito dottrinario in ordine alle caratteristiche del processo di riforma costituzionale, l’interpretazione che può essere data all’art. 138 Cost. ed alle varie tipologie di revisione che sono realizzabili, cercando di capire, in particolare, se le riforme organiche siano escluse dal dettato costituzionale e quindi sia possibile proporre solo riforme puntuali, ovvero se siano pienamente legittime, sia riforme “parziali” che “totali”, sempre nel rispetto dei limiti derivanti dai limiti espressi o impliciti alla revisione costituzionale. Si dovrà, quindi, capire se l’affermato ed osannato carattere puntuale di questa riforma sia reale, perché, anzi, la palesata intenzione di procedere ad interventi costituzionali successivi, solo in parte annunciati ed esplicitati in proposte di riforma costituzionale, incrementa l’incertezza e l’impossibilità per il cittadino di comprendere esattamente quali potranno essere le conseguenze ulteriori, le riforme più ampie, che quindi rientrino in un disegno unitario di riforma organica del Parlamento, conosciuto solo dai promotori, ma sconosciuto ai cittadini elettori. In altre parole, è opportuno chiedersi se si tratti dell’attivazione di un metodo diverso di riforma, con interventi puntuali, ma anche successivi, necessari o comunque fortemente collegati alla prima modifica, in una sorta di modello positivo “a trenino”

Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera riduzione del numero dei Parlamentari?,

catelani
2020-01-01

Abstract

Obiettivo del contributo è cercare di verificare se davvero una riforma costituzionale puntuale rappresenti “la strada” o comunque lo strumento preferibile per giungere ad un primo obiettivo, per poi giungere a risultati più ampi ed armonici con successivi interventi. Ciò può essere fatto ripercorrendo, almeno velocemente, quale sia stato il dibattito dottrinario in ordine alle caratteristiche del processo di riforma costituzionale, l’interpretazione che può essere data all’art. 138 Cost. ed alle varie tipologie di revisione che sono realizzabili, cercando di capire, in particolare, se le riforme organiche siano escluse dal dettato costituzionale e quindi sia possibile proporre solo riforme puntuali, ovvero se siano pienamente legittime, sia riforme “parziali” che “totali”, sempre nel rispetto dei limiti derivanti dai limiti espressi o impliciti alla revisione costituzionale. Si dovrà, quindi, capire se l’affermato ed osannato carattere puntuale di questa riforma sia reale, perché, anzi, la palesata intenzione di procedere ad interventi costituzionali successivi, solo in parte annunciati ed esplicitati in proposte di riforma costituzionale, incrementa l’incertezza e l’impossibilità per il cittadino di comprendere esattamente quali potranno essere le conseguenze ulteriori, le riforme più ampie, che quindi rientrino in un disegno unitario di riforma organica del Parlamento, conosciuto solo dai promotori, ma sconosciuto ai cittadini elettori. In altre parole, è opportuno chiedersi se si tratti dell’attivazione di un metodo diverso di riforma, con interventi puntuali, ma anche successivi, necessari o comunque fortemente collegati alla prima modifica, in una sorta di modello positivo “a trenino”
2020
Catelani, Elisabetta
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