Ai partecipanti al Forum sono state sottoposte tre domande. INDICE I Domanda (p. 386 ss.) - Il recente caso di dissociazione tra giudice relatore e giudice redattore della sent. n. 278/2020 ha rinverdito il dibattito sulla necessità/opportunità di introdurre nel giudizio costituzionale l’istituto dell’opinione dissenziente. Un beneficio per la motivazione della decisione o un rischio di eccessiva esposizione “politica” dei giudici dissenzienti? II Domanda (p. 416 ss.) - Quale a suo giudizio dovrebbe/potrebbe essere la via per procedere all’introduzione dell’istituto (legge costituzionale, legge ordinaria, in via di autonormazione, altro...)? III Domanda (p. 433 ss.) - Ritiene che l’eventuale introduzione del dissent possa costituire per così dire “la chiusura del cerchio” nel rinnovato (e ricercato) rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica?
Interventi ne Il Forum. Sull'introduzione dell'opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità
saulle panizza
2021-01-01
Abstract
Ai partecipanti al Forum sono state sottoposte tre domande. INDICE I Domanda (p. 386 ss.) - Il recente caso di dissociazione tra giudice relatore e giudice redattore della sent. n. 278/2020 ha rinverdito il dibattito sulla necessità/opportunità di introdurre nel giudizio costituzionale l’istituto dell’opinione dissenziente. Un beneficio per la motivazione della decisione o un rischio di eccessiva esposizione “politica” dei giudici dissenzienti? II Domanda (p. 416 ss.) - Quale a suo giudizio dovrebbe/potrebbe essere la via per procedere all’introduzione dell’istituto (legge costituzionale, legge ordinaria, in via di autonormazione, altro...)? III Domanda (p. 433 ss.) - Ritiene che l’eventuale introduzione del dissent possa costituire per così dire “la chiusura del cerchio” nel rinnovato (e ricercato) rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.