La criptovaluta tipo bitcoin pone numerosi problemi sotto il profilo del suo inquadramento giuridico (e, di conseguenza, tributario), in quanto si tratta di una fattispecie che presenta natura e funzioni ibride. Al fine di poter individuare il trattamento tributario piu` appropriato sembra opportuno muovere dal loro scopo di impiego: ecco che, considerata la loro elevata volatilita`, lo scambio di criptovalute non puo` avere funzione (solo) solutoria, ma anche speculativa. La criptovaluta, quindi, non e` denaro in senso tecnico, bensı` un’entita` polifunzionale e a-territoriale, protesa ad ingenerare un’aspettativa di profitto (e un correlato, altrettanto intrinseco e obiettivo, rischio di perdita). Benche´ in Italia l’ADE, in sede di interpello, le abbia equiparate a valute estere, le caratteristiche intrinseche delle criptovalute rendono impossibile un rigido inquadramento in categorie giuridiche gia` esistenti e suggerisce, viceversa, di analizzare caso per caso il trattamento fiscale piu` appropriato e coerente con il loro utilizzo e detenzione. Occorre, infine, riflettere sulla necessita` che ogni Paese appronti politiche di lotta all’evasione adeguate al mondo digitale, plasmando le norme sull’accertamento in ragione delle caratteristiche dei beni virtuali.

LE CRIPTOVALUTE NEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRIME RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA ITALIANA

Boletto
2021-01-01

Abstract

La criptovaluta tipo bitcoin pone numerosi problemi sotto il profilo del suo inquadramento giuridico (e, di conseguenza, tributario), in quanto si tratta di una fattispecie che presenta natura e funzioni ibride. Al fine di poter individuare il trattamento tributario piu` appropriato sembra opportuno muovere dal loro scopo di impiego: ecco che, considerata la loro elevata volatilita`, lo scambio di criptovalute non puo` avere funzione (solo) solutoria, ma anche speculativa. La criptovaluta, quindi, non e` denaro in senso tecnico, bensı` un’entita` polifunzionale e a-territoriale, protesa ad ingenerare un’aspettativa di profitto (e un correlato, altrettanto intrinseco e obiettivo, rischio di perdita). Benche´ in Italia l’ADE, in sede di interpello, le abbia equiparate a valute estere, le caratteristiche intrinseche delle criptovalute rendono impossibile un rigido inquadramento in categorie giuridiche gia` esistenti e suggerisce, viceversa, di analizzare caso per caso il trattamento fiscale piu` appropriato e coerente con il loro utilizzo e detenzione. Occorre, infine, riflettere sulla necessita` che ogni Paese appronti politiche di lotta all’evasione adeguate al mondo digitale, plasmando le norme sull’accertamento in ragione delle caratteristiche dei beni virtuali.
2021
Boletto, Giulia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1113628
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