Il Terzo settore è ritenuto dalla Corte Costituzionale una categoria costituzionale a sé stante, dotata di un proprio statuto che è dato dal sistema offerto dal principio personalista, pluralista e da quello di solidarietà, e che la distingue sia dai soggetti operanti con una logica di mercato, sia dalle amministrazioni pubbliche (Stato). La Corte sembra, invero, suggerire una diversa prospettiva da cui muovere per ripensare il regime tributario del TS: in un contesto in cui gli enti privati operano senza scopo di lucro e hanno caratteri distintivi costituzionalmente rilevanti in quanto capaci di inverare il principio di solidarietà sociale, essi non possono essere considerati imprese alla stregua degli altri operatori economici ed in ragione di parametri oggettivi (come l’economicità o non economicità della gestione), ma sarebbe forse più opportuno pensare ad un regime tributario proprio del settore, capace di valorizzare, da un lato, il particolare “ambito” in cui gli ETS si trovano ad operare (ambito evidentemente non sovrapponibile a quello in cui opera la disciplina della concorrenza), dall’altro lato, il particolare “valore costituzionale aggiunto” che mostrano gli ETS rispetto alle altre formazioni sociali.
Il concorso alle spese pubbliche degli Enti del Terzo Settore. (Nuove riflessioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020)
boletto
2020-01-01
Abstract
Il Terzo settore è ritenuto dalla Corte Costituzionale una categoria costituzionale a sé stante, dotata di un proprio statuto che è dato dal sistema offerto dal principio personalista, pluralista e da quello di solidarietà, e che la distingue sia dai soggetti operanti con una logica di mercato, sia dalle amministrazioni pubbliche (Stato). La Corte sembra, invero, suggerire una diversa prospettiva da cui muovere per ripensare il regime tributario del TS: in un contesto in cui gli enti privati operano senza scopo di lucro e hanno caratteri distintivi costituzionalmente rilevanti in quanto capaci di inverare il principio di solidarietà sociale, essi non possono essere considerati imprese alla stregua degli altri operatori economici ed in ragione di parametri oggettivi (come l’economicità o non economicità della gestione), ma sarebbe forse più opportuno pensare ad un regime tributario proprio del settore, capace di valorizzare, da un lato, il particolare “ambito” in cui gli ETS si trovano ad operare (ambito evidentemente non sovrapponibile a quello in cui opera la disciplina della concorrenza), dall’altro lato, il particolare “valore costituzionale aggiunto” che mostrano gli ETS rispetto alle altre formazioni sociali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.