La categoria degli alimenti geneticamente modificati è stata elaborata dal legislatore comunitario a partire dalla nozione di “organismo geneticamente modificato” come definita in ragione dell’impiego di talune tecnologie al principio degli anni ’90 . I motivi e gli obiettivi di tutela in ragione dei quali si è ritenuto di perimetrare alcune tecnologie di ingegneria genetica per il miglioramento genetico di piante e animali disciplinandone al livello comunitario l’impiego e per i loro prodotti l’emissione in ambiente e l’immissione sul mercato , si riferiscono essenzialmente all’incertezza scientifica, legata alla complessità delle interazioni metaboliche, circa i rischi per l’ambiente e la salute umana e animale a fronte sia delle prospettive di sviluppo economico e per la competitività aperte dalle possibili applicazioni sia degli obiettivi di tutela ad un livello elevato stabiliti dai Trattati comunitari (ora artt. 168 e 191 TFUE). Alla metà degli anni ’90, a seguito della circolazione sul mercato mondiale di prodotti, per lo più destinati all’industria mangimistica, derivati dalle prime coltivazioni di varietà geneticamente modificate negli USA, sono emerse nell’opinione pubblica europea ulteriori e più definite preoccupazioni legate al consumo alimentare, alle quali hanno contribuito alcuni scandali alimentari (BSE), la crescente sensibilità verso i temi e le questioni ambientali anche nella dimensione etica, la diffidenza nei confronti di alcune applicazioni della scienza avvertite come in contrapposizione con gli assetti della natura. Alla luce di queste tendenze si è venuto definendo, con riferimento agli alimenti, un quadro disciplinare articolato al livello europeo a difesa dei diritti alla salute e all'informazione dei consumatori .

Gli alimenti geneticamente modificati

Eleonora Sirsi
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2021-01-01

Abstract

La categoria degli alimenti geneticamente modificati è stata elaborata dal legislatore comunitario a partire dalla nozione di “organismo geneticamente modificato” come definita in ragione dell’impiego di talune tecnologie al principio degli anni ’90 . I motivi e gli obiettivi di tutela in ragione dei quali si è ritenuto di perimetrare alcune tecnologie di ingegneria genetica per il miglioramento genetico di piante e animali disciplinandone al livello comunitario l’impiego e per i loro prodotti l’emissione in ambiente e l’immissione sul mercato , si riferiscono essenzialmente all’incertezza scientifica, legata alla complessità delle interazioni metaboliche, circa i rischi per l’ambiente e la salute umana e animale a fronte sia delle prospettive di sviluppo economico e per la competitività aperte dalle possibili applicazioni sia degli obiettivi di tutela ad un livello elevato stabiliti dai Trattati comunitari (ora artt. 168 e 191 TFUE). Alla metà degli anni ’90, a seguito della circolazione sul mercato mondiale di prodotti, per lo più destinati all’industria mangimistica, derivati dalle prime coltivazioni di varietà geneticamente modificate negli USA, sono emerse nell’opinione pubblica europea ulteriori e più definite preoccupazioni legate al consumo alimentare, alle quali hanno contribuito alcuni scandali alimentari (BSE), la crescente sensibilità verso i temi e le questioni ambientali anche nella dimensione etica, la diffidenza nei confronti di alcune applicazioni della scienza avvertite come in contrapposizione con gli assetti della natura. Alla luce di queste tendenze si è venuto definendo, con riferimento agli alimenti, un quadro disciplinare articolato al livello europeo a difesa dei diritti alla salute e all'informazione dei consumatori .
2021
Sirsi, Eleonora
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1115620
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