Secondo la Cassazione, se il giudice nel fissare un termine perentorio non rispetta i limiti di durata fissati dalla legge, il provvedimento e` illegittimo, ma tale vizio ha conseguenze diverse a seconda che sia assegnato un termine inferiore a quello minimo o superiore a quello massimo; nel primo caso, la parte, che compie l’attivita` fuori dal termine giudiziale ma entro il termine minimo legale, non incorre in alcuna decadenza, in quanto, a tutela del diritto di difesa, prevale il termine legale; nel secondo caso, se la parte compie l’attivita` entro il termine giudiziale ma oltre il limite fissato dalla legge, prevale il termine giudiziale, perche  non e` ammissibile la sostituzione del termine giudiziale con quello legale. In precedenza, pero` , la Cassazione, nel diverso ma analogo caso dell’erronea fissazione del termine per riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente, aveva ritenuto sussistente un vizio di invalidita` sostanziale, insanabile, per cui il provvedimento del giudice e` tamquam non esset e trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla legge. Il provvedimento giudiziale di fissazione del termine perentorio in violazione dei limiti imposti dalla legge e` sı` invalido, ma tale invalidita`, eventualmente rilevante sul piano disciplinare o risarcitorio, non lo rende tamquam non esset. Le conclusioni a cui giunge la Cassazione nella sentenza annotata sono condivisibili, a tutela anche dell’affidamento delle parti, specialmente quando in gioco c’e` la sanzione della decadenza in considerazione della natura perentoria del termine.

Termine giudiziario vs termine legale

buoncristiani dino
2021-01-01

Abstract

Secondo la Cassazione, se il giudice nel fissare un termine perentorio non rispetta i limiti di durata fissati dalla legge, il provvedimento e` illegittimo, ma tale vizio ha conseguenze diverse a seconda che sia assegnato un termine inferiore a quello minimo o superiore a quello massimo; nel primo caso, la parte, che compie l’attivita` fuori dal termine giudiziale ma entro il termine minimo legale, non incorre in alcuna decadenza, in quanto, a tutela del diritto di difesa, prevale il termine legale; nel secondo caso, se la parte compie l’attivita` entro il termine giudiziale ma oltre il limite fissato dalla legge, prevale il termine giudiziale, perche  non e` ammissibile la sostituzione del termine giudiziale con quello legale. In precedenza, pero` , la Cassazione, nel diverso ma analogo caso dell’erronea fissazione del termine per riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente, aveva ritenuto sussistente un vizio di invalidita` sostanziale, insanabile, per cui il provvedimento del giudice e` tamquam non esset e trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla legge. Il provvedimento giudiziale di fissazione del termine perentorio in violazione dei limiti imposti dalla legge e` sı` invalido, ma tale invalidita`, eventualmente rilevante sul piano disciplinare o risarcitorio, non lo rende tamquam non esset. Le conclusioni a cui giunge la Cassazione nella sentenza annotata sono condivisibili, a tutela anche dell’affidamento delle parti, specialmente quando in gioco c’e` la sanzione della decadenza in considerazione della natura perentoria del termine.
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