Le Sezioni unite affrontano il tema della qualificazione delle controversie relative a sanzioni in materia di lavoro. Da tale qualificazione dipende la risoluzione non soltanto dello specifico problema della sospensione feriale dei termini, ma anche di altri aspetti processuali, come quelli del regime fiscale della controversia e, soprattutto, della ripartizione degli affari interna all’ufficio giudiziario, cioe` dell’assegnazione o meno della controversia al giudice specializzato del lavoro, cosı` da favorire processi cumulati (in caso di sanzioni diverse, ma tutte conseguenti alla stessa ispezione e risultanti dallo stesso verbale) senza rischio di contrasti di accertamento. Le Sezioni unite non raccolgono l’invito ad un’uniformita` di disciplina fatto con l’ordinanza di rimessione e confermano il proprio precedente (sentenza 30 marzo 2000, n. 63): l’opposizione a sanzione in materia di lavoro non e` una controversia di lavoro. Tuttavia, auspicano ‘‘provvedimenti organizzativi interni che dispongano l’assegnazione tabellare di tali controversie ai giudici del lavoro, salvaguardandone e rafforzandone cosı` la specializzazione’’. Tale conclusione poggia su un'affermata autonomia concettuale della sanzione amministrativa. Occorre invece indagare a fondo, dato che per diritto positivo l’espressione codicistica dell’art. 409 c.p.c. ‘‘controversie relative a rapporti di lavoro’’ viene intesa in maniera elastica e flessibile, tale da ricomprendere ogni controversia in cui la pretesa si colleghi direttamente al rapporto di lavoro, ‘‘nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale’’, essendo irrilevante che la controversia coinvolga o meno le parti del rapporto di lavoro.

Sospensione feriale nell’opposizione a ingiunzione in materia di lavoro?

buoncristiani
2021-01-01

Abstract

Le Sezioni unite affrontano il tema della qualificazione delle controversie relative a sanzioni in materia di lavoro. Da tale qualificazione dipende la risoluzione non soltanto dello specifico problema della sospensione feriale dei termini, ma anche di altri aspetti processuali, come quelli del regime fiscale della controversia e, soprattutto, della ripartizione degli affari interna all’ufficio giudiziario, cioe` dell’assegnazione o meno della controversia al giudice specializzato del lavoro, cosı` da favorire processi cumulati (in caso di sanzioni diverse, ma tutte conseguenti alla stessa ispezione e risultanti dallo stesso verbale) senza rischio di contrasti di accertamento. Le Sezioni unite non raccolgono l’invito ad un’uniformita` di disciplina fatto con l’ordinanza di rimessione e confermano il proprio precedente (sentenza 30 marzo 2000, n. 63): l’opposizione a sanzione in materia di lavoro non e` una controversia di lavoro. Tuttavia, auspicano ‘‘provvedimenti organizzativi interni che dispongano l’assegnazione tabellare di tali controversie ai giudici del lavoro, salvaguardandone e rafforzandone cosı` la specializzazione’’. Tale conclusione poggia su un'affermata autonomia concettuale della sanzione amministrativa. Occorre invece indagare a fondo, dato che per diritto positivo l’espressione codicistica dell’art. 409 c.p.c. ‘‘controversie relative a rapporti di lavoro’’ viene intesa in maniera elastica e flessibile, tale da ricomprendere ogni controversia in cui la pretesa si colleghi direttamente al rapporto di lavoro, ‘‘nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale’’, essendo irrilevante che la controversia coinvolga o meno le parti del rapporto di lavoro.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1124068
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