Il lavoro commenta l'art. 76, che disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato da determinate categorie di soggetti per precise finalità: questa si configura come una disposizione ad ambito applicativo soggettivamente e oggettivamente circoscritto, che assume un ruolo di spicco nell’intero contesto del Titolo V della Parte II. L'art. 76 rappresenta l’unica disposizione che il “Codice” ha elevato a dettare principi di carattere generale, secondo la stessa dicitura del Capo I e, dunque, a disciplinare l’attività più rilevante: quella nella quale la particolare tipologia del dato orienta la stessa finalità del trattamento, poiché i dati idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati per scopi di tutela della salute dello stesso interessato, di terzi o della collettività. Tra il consenso dell’interessato e l’autorizzazione del Garante la norma inserisce, in una sorta di gioco ad incastro, il principio di finalità, in ogni caso volto a perseguire la tutela della salute o dell’incolumità fisica, dando origine ad una disciplina complessa, della quale vengono trattati esaurientemnente i profili ricostruttivi e applicativi.

Commento all'art. 76 del d.lgs. n. 193/2006

POLETTI, DIANORA
2007-01-01

Abstract

Il lavoro commenta l'art. 76, che disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato da determinate categorie di soggetti per precise finalità: questa si configura come una disposizione ad ambito applicativo soggettivamente e oggettivamente circoscritto, che assume un ruolo di spicco nell’intero contesto del Titolo V della Parte II. L'art. 76 rappresenta l’unica disposizione che il “Codice” ha elevato a dettare principi di carattere generale, secondo la stessa dicitura del Capo I e, dunque, a disciplinare l’attività più rilevante: quella nella quale la particolare tipologia del dato orienta la stessa finalità del trattamento, poiché i dati idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati per scopi di tutela della salute dello stesso interessato, di terzi o della collettività. Tra il consenso dell’interessato e l’autorizzazione del Garante la norma inserisce, in una sorta di gioco ad incastro, il principio di finalità, in ogni caso volto a perseguire la tutela della salute o dell’incolumità fisica, dando origine ad una disciplina complessa, della quale vengono trattati esaurientemnente i profili ricostruttivi e applicativi.
2007
Poletti, Dianora
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