«Mulier autem familiae suae et caput et finis est»: la donna è il principio e la fine della propria famiglia. La massima di Ulpiano, uno dei grandi giuristi romani dell’età classica, riassume efficacemente il principio della discenden- za patrilineare, o agnatica, alla base delle relazioni tra genitori e figli nel diritto romano: i figli nati dall’unione matrimoniale appartenevano al sistema delle relazioni parentali del padre e tale appartenenza determinava la loro posizione, o stato, nella società – cittadinanza e nome familiare – nonché, alla morte del genitore, la trasmissione ereditaria del patrimonio. Ancora oggi l’accertamento della filiazione determina la posizione di una persona nel sistema dei rapporti di parentela (stato familiare) e nella comunità (stato di cittadinanza) e l’unione di queste posizioni costituisce lo stato civile, certificato e reso pubblico negli omonimi registri per mezzo della iscrizione (trascrizione, se la nascita è avvenuta all’estero) di un documento recante i dati anagrafici (nome, sesso), il tempo e il luogo della nascita, il nome della donna che ha partorito. Seguendo una parabola comune ai diritti della tradizione occidentale, il diritto italiano ha lentamente abbandonato il principio patrilineare e la discriminazione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, lungo un percorso che si snoda dalla prima grande riforma del diritto della famiglia (L. n. 151/1975) alle riforme dell’ultimo decennio (L. n. 219/2012, Disposi- zioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e D.lgs. n. 154/2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione), ad oggi non ancora concluso. Questo capitolo esamina le fasi più importanti di questa evoluzione e gli orientamenti che si profilano.
Genere, riproduzione, filiazione
Calderai V.;Favilli C.
2021-01-01
Abstract
«Mulier autem familiae suae et caput et finis est»: la donna è il principio e la fine della propria famiglia. La massima di Ulpiano, uno dei grandi giuristi romani dell’età classica, riassume efficacemente il principio della discenden- za patrilineare, o agnatica, alla base delle relazioni tra genitori e figli nel diritto romano: i figli nati dall’unione matrimoniale appartenevano al sistema delle relazioni parentali del padre e tale appartenenza determinava la loro posizione, o stato, nella società – cittadinanza e nome familiare – nonché, alla morte del genitore, la trasmissione ereditaria del patrimonio. Ancora oggi l’accertamento della filiazione determina la posizione di una persona nel sistema dei rapporti di parentela (stato familiare) e nella comunità (stato di cittadinanza) e l’unione di queste posizioni costituisce lo stato civile, certificato e reso pubblico negli omonimi registri per mezzo della iscrizione (trascrizione, se la nascita è avvenuta all’estero) di un documento recante i dati anagrafici (nome, sesso), il tempo e il luogo della nascita, il nome della donna che ha partorito. Seguendo una parabola comune ai diritti della tradizione occidentale, il diritto italiano ha lentamente abbandonato il principio patrilineare e la discriminazione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, lungo un percorso che si snoda dalla prima grande riforma del diritto della famiglia (L. n. 151/1975) alle riforme dell’ultimo decennio (L. n. 219/2012, Disposi- zioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e D.lgs. n. 154/2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione), ad oggi non ancora concluso. Questo capitolo esamina le fasi più importanti di questa evoluzione e gli orientamenti che si profilano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.