L’art. 82 del Codice della Privacy prevede una serie di ipotesi nelle quali l’emergenza e l’esigenza di offrire una tempestiva tutela alla salute e all’incolumità fisica rendono opportuno creare eccezioni rispetto alle regole generali in materia di informativa e consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, si prevede che possano intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione. Di questa disposizione si indagano i legami con l’assetto previgente ed i profili di novità; si approfondiscono, inoltre, le fattispecie contemplate, la ratio sottesa e l’ambito dei destinatari dell’articolo. Si esamina l’incidenza dell’urgenza sul consenso informato al trattamento dei dati in ambito sanitario e sul consenso informato alla prestazione medica. Si analizzano singolarmente le ipotesi di posticipazione del consenso informato al trattamento dei dati: l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il rischio grave, imminente e irreparabile per la salute dell’interessato; il rischio che l’acquisizione preventiva del consenso pregiudichi la tempestività o l’efficacia della prestazione medica; l’impossibilità di acquisire il consenso dai terzi legittimati in luogo dell’interessato che versi in stato di impossibilità fisica o di incapacitá di agire o di intendere e volere; Viene infine raccordato con il resto della disposizione l’ultimo comma relativo alla a reiterazione dell’informativa e la prestazione del consenso da parte dell’interessato dopo il raggiungimento della maggiore etá.
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
FAVILLI, CHIARA
2007-01-01
Abstract
L’art. 82 del Codice della Privacy prevede una serie di ipotesi nelle quali l’emergenza e l’esigenza di offrire una tempestiva tutela alla salute e all’incolumità fisica rendono opportuno creare eccezioni rispetto alle regole generali in materia di informativa e consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, si prevede che possano intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione. Di questa disposizione si indagano i legami con l’assetto previgente ed i profili di novità; si approfondiscono, inoltre, le fattispecie contemplate, la ratio sottesa e l’ambito dei destinatari dell’articolo. Si esamina l’incidenza dell’urgenza sul consenso informato al trattamento dei dati in ambito sanitario e sul consenso informato alla prestazione medica. Si analizzano singolarmente le ipotesi di posticipazione del consenso informato al trattamento dei dati: l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il rischio grave, imminente e irreparabile per la salute dell’interessato; il rischio che l’acquisizione preventiva del consenso pregiudichi la tempestività o l’efficacia della prestazione medica; l’impossibilità di acquisire il consenso dai terzi legittimati in luogo dell’interessato che versi in stato di impossibilità fisica o di incapacitá di agire o di intendere e volere; Viene infine raccordato con il resto della disposizione l’ultimo comma relativo alla a reiterazione dell’informativa e la prestazione del consenso da parte dell’interessato dopo il raggiungimento della maggiore etá.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione finale editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
2.09 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.09 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.