L’art. 82 del Codice della Privacy prevede una serie di ipotesi nelle quali l’emergenza e l’esigenza di offrire una tempestiva tutela alla salute e all’incolumità fisica rendono opportuno creare eccezioni rispetto alle regole generali in materia di informativa e consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, si prevede che possano intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione. Di questa disposizione si indagano i legami con l’assetto previgente ed i profili di novità; si approfondiscono, inoltre, le fattispecie contemplate, la ratio sottesa e l’ambito dei destinatari dell’articolo. Si esamina l’incidenza dell’urgenza sul consenso informato al trattamento dei dati in ambito sanitario e sul consenso informato alla prestazione medica. Si analizzano singolarmente le ipotesi di posticipazione del consenso informato al trattamento dei dati: l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il rischio grave, imminente e irreparabile per la salute dell’interessato; il rischio che l’acquisizione preventiva del consenso pregiudichi la tempestività o l’efficacia della prestazione medica; l’impossibilità di acquisire il consenso dai terzi legittimati in luogo dell’interessato che versi in stato di impossibilità fisica o di incapacitá di agire o di intendere e volere; Viene infine raccordato con il resto della disposizione l’ultimo comma relativo alla a reiterazione dell’informativa e la prestazione del consenso da parte dell’interessato dopo il raggiungimento della maggiore etá.

Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

FAVILLI, CHIARA
2007-01-01

Abstract

L’art. 82 del Codice della Privacy prevede una serie di ipotesi nelle quali l’emergenza e l’esigenza di offrire una tempestiva tutela alla salute e all’incolumità fisica rendono opportuno creare eccezioni rispetto alle regole generali in materia di informativa e consenso al trattamento dei dati personali. In particolare, si prevede che possano intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione. Di questa disposizione si indagano i legami con l’assetto previgente ed i profili di novità; si approfondiscono, inoltre, le fattispecie contemplate, la ratio sottesa e l’ambito dei destinatari dell’articolo. Si esamina l’incidenza dell’urgenza sul consenso informato al trattamento dei dati in ambito sanitario e sul consenso informato alla prestazione medica. Si analizzano singolarmente le ipotesi di posticipazione del consenso informato al trattamento dei dati: l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il rischio grave, imminente e irreparabile per la salute dell’interessato; il rischio che l’acquisizione preventiva del consenso pregiudichi la tempestività o l’efficacia della prestazione medica; l’impossibilità di acquisire il consenso dai terzi legittimati in luogo dell’interessato che versi in stato di impossibilità fisica o di incapacitá di agire o di intendere e volere; Viene infine raccordato con il resto della disposizione l’ultimo comma relativo alla a reiterazione dell’informativa e la prestazione del consenso da parte dell’interessato dopo il raggiungimento della maggiore etá.
2007
Favilli, Chiara
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