La Corte di cassazione esclude che la presenza di una connessione tra i fatti commessi (in tutto o in parte) sul territorio italiano e i fatti interamente realizzati all’estero da parte dello straniero a danno di altri stranieri possa costituire, di per sé, un presupposto idoneo e sufficiente in vista dell’affermazione della giurisdizione penale italiana sui reati consumati all’estero, dal momento che, in assenza di un diretto collegamento tra il fatto commesso e il territorio nazionale, il riconoscimento della giurisdizione penale italiana è subordinato alla presenza di un preciso fondamento normativo (moderatamente) ispirato al principio di universalità. La pronuncia offre un’ampia esposizione di tali fondamenti normativi, tra i quali, tuttavia, la Corte ricomprende anche ipotesi tutt’altro che derogatorie rispetto allo schema ordinario della territorialità.
Questioni di giurisdizione italiana sui delitti commessi nelle prigioni libiche
Laura Ricci
Primo
2020-01-01
Abstract
La Corte di cassazione esclude che la presenza di una connessione tra i fatti commessi (in tutto o in parte) sul territorio italiano e i fatti interamente realizzati all’estero da parte dello straniero a danno di altri stranieri possa costituire, di per sé, un presupposto idoneo e sufficiente in vista dell’affermazione della giurisdizione penale italiana sui reati consumati all’estero, dal momento che, in assenza di un diretto collegamento tra il fatto commesso e il territorio nazionale, il riconoscimento della giurisdizione penale italiana è subordinato alla presenza di un preciso fondamento normativo (moderatamente) ispirato al principio di universalità. La pronuncia offre un’ampia esposizione di tali fondamenti normativi, tra i quali, tuttavia, la Corte ricomprende anche ipotesi tutt’altro che derogatorie rispetto allo schema ordinario della territorialità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.