In un contratto di mutuo tra banca e consumatore, il giudizio sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali – preliminare alla valutazione di vessatorietà delle clausole dell’oggetto principale del contratto ex art. 34, comma 2, c. cons. – formulato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 37-bis comma 4, c. cons., ha valore di presunzione legale relativa nel giudizio civile sulla nullità delle stesse clausole. La presunzione non è sancita espressamente dalla legge ma è desunta dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario che intenda discostarsene.
Le vie tortuose della nullità delle clausole di indicizzazione. I mutui in valuta estera ai consumatori al vaglio della Cassazione
Filippo Morello
2022-01-01
Abstract
In un contratto di mutuo tra banca e consumatore, il giudizio sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali – preliminare alla valutazione di vessatorietà delle clausole dell’oggetto principale del contratto ex art. 34, comma 2, c. cons. – formulato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 37-bis comma 4, c. cons., ha valore di presunzione legale relativa nel giudizio civile sulla nullità delle stesse clausole. La presunzione non è sancita espressamente dalla legge ma è desunta dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario che intenda discostarsene.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.