Muovendo dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 586-bis, comma 7, Cp, nella parte in cui incriminava il commercio abusivo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il saggio sottopone a un bilancio la breve esperienza applicativa del principio della c.d. riserva di codice introdotto nel 2018 con l’art. 3-bis Cp. Posto che la sentenza si deve alla necessità di restituire effettività alle indicazioni a suo tempo espresse dal legislatore in ordine alle scelte di tutela penale di beni di rango costituzionale, l’intervento della Corte non interferisce con le prospettive di attuabilità del principio sancito dall’art. 3-bis Cp, il quale è chiamato piuttosto a confrontarsi con le immanenti difficoltà del legislatore a realizzare le promesse di razionalizzazione del sistema dei reati.
I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo
Domenico Notaro
2022-01-01
Abstract
Muovendo dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 586-bis, comma 7, Cp, nella parte in cui incriminava il commercio abusivo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il saggio sottopone a un bilancio la breve esperienza applicativa del principio della c.d. riserva di codice introdotto nel 2018 con l’art. 3-bis Cp. Posto che la sentenza si deve alla necessità di restituire effettività alle indicazioni a suo tempo espresse dal legislatore in ordine alle scelte di tutela penale di beni di rango costituzionale, l’intervento della Corte non interferisce con le prospettive di attuabilità del principio sancito dall’art. 3-bis Cp, il quale è chiamato piuttosto a confrontarsi con le immanenti difficoltà del legislatore a realizzare le promesse di razionalizzazione del sistema dei reati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.