Le Sezioni Unite stabiliscono che l’art. 576, n. 5.1., c.p., non aggrava la pena dell’omicidio solo in ragione della qualifica di stalker del soggetto attivo, ma quando l’omicidio costituisca lo sviluppo di un delitto di atti persecutori considerato in ogni suo elemento, sicche´ - fintantoche´ sussista questo nesso alla stregua di una ‘‘progressione criminosa’’ - quella fattispecie costituisce un reato complesso circostanziato, che concorre apparentemente e prevale sull’art. 612-bis c.p. La decisione - ingiustamente tacciata di determinare esiti irragionevolmente favorevoli per il reo - e` condivisibile, anche considerando come un’aggravante incentrata solo sullo stigma soggettivo derivante da un precedente delitto si porrebbe in contrasto con principi di materialita` ed offensivita` . Le motivazioni, inoltre, offrono lo spunto per brevemente soffermarsi sui nessi tra art. 84 c.p. e un criterio di ne bis in idem sostanziale, sempre piu` immanente al sistema per le sue implicazioni di principio e la sua utilita` in fase applicativa.

Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso: un’altra ‘‘prova tecnica’’ di ne bis in idem sostanziale

A. Vallini
2022-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite stabiliscono che l’art. 576, n. 5.1., c.p., non aggrava la pena dell’omicidio solo in ragione della qualifica di stalker del soggetto attivo, ma quando l’omicidio costituisca lo sviluppo di un delitto di atti persecutori considerato in ogni suo elemento, sicche´ - fintantoche´ sussista questo nesso alla stregua di una ‘‘progressione criminosa’’ - quella fattispecie costituisce un reato complesso circostanziato, che concorre apparentemente e prevale sull’art. 612-bis c.p. La decisione - ingiustamente tacciata di determinare esiti irragionevolmente favorevoli per il reo - e` condivisibile, anche considerando come un’aggravante incentrata solo sullo stigma soggettivo derivante da un precedente delitto si porrebbe in contrasto con principi di materialita` ed offensivita` . Le motivazioni, inoltre, offrono lo spunto per brevemente soffermarsi sui nessi tra art. 84 c.p. e un criterio di ne bis in idem sostanziale, sempre piu` immanente al sistema per le sue implicazioni di principio e la sua utilita` in fase applicativa.
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