Il confine tra “pubblico” e “privato” nella disciplina dei rapporti di lavoro nelle società in house continua a essere estremamente incerto, e tale da richiedere continui sforzi interpretativi nonostante il tenore letterale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica). Nelle procedure di esternalizzazione del servizio la norma applicabile è l’art. 2112 Cod. civ., così quasi sottintendendo una piena equiparazione del concorso pubblico alla selezione pubblica; nel caso inverso, cioè di reinternalizzazione del servizio, occorre invece applicare l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI - Testo Unico in materia di Pubblico Impiego), tra l’altro applicabile solo ai dipendenti pubblici transitati in precedenza dall’ente pubblico alla società. Percorsi diversi rispetto ai quali la regola della selezione pubblica genera dubbi interpretativi; dubbi che abbracciano una casistica piuttosto ampia tra cui la mobilità tra società partecipate, quella conseguente alla revisione straordinaria delle partecipazioni (art.25 del TUSP), la successione negli appalti ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. e le conseguenze di assunzioni non precedute da selezioni pubbliche nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016. L’articolo, nell’analizzare le principali criticità dell’art. 19, si propone di fornire soluzioni operative fondate su argomentazioni interpretative fornite da dottrina e giurisprudenza per affrontare le svariate incongruenze della disciplina dei rapporti di lavoro nelle società in controllo pubblico, e in particolare in quelle operanti in regime di in house providing.

Le criticità nell’applicare la disciplina delle selezioni pubbliche alle società in house: possibili soluzioni operative

Iacopo Cavallini;Maria Orsetti;Edoardo Rivola
2022-01-01

Abstract

Il confine tra “pubblico” e “privato” nella disciplina dei rapporti di lavoro nelle società in house continua a essere estremamente incerto, e tale da richiedere continui sforzi interpretativi nonostante il tenore letterale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica). Nelle procedure di esternalizzazione del servizio la norma applicabile è l’art. 2112 Cod. civ., così quasi sottintendendo una piena equiparazione del concorso pubblico alla selezione pubblica; nel caso inverso, cioè di reinternalizzazione del servizio, occorre invece applicare l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI - Testo Unico in materia di Pubblico Impiego), tra l’altro applicabile solo ai dipendenti pubblici transitati in precedenza dall’ente pubblico alla società. Percorsi diversi rispetto ai quali la regola della selezione pubblica genera dubbi interpretativi; dubbi che abbracciano una casistica piuttosto ampia tra cui la mobilità tra società partecipate, quella conseguente alla revisione straordinaria delle partecipazioni (art.25 del TUSP), la successione negli appalti ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. e le conseguenze di assunzioni non precedute da selezioni pubbliche nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016. L’articolo, nell’analizzare le principali criticità dell’art. 19, si propone di fornire soluzioni operative fondate su argomentazioni interpretative fornite da dottrina e giurisprudenza per affrontare le svariate incongruenze della disciplina dei rapporti di lavoro nelle società in controllo pubblico, e in particolare in quelle operanti in regime di in house providing.
2022
Cavallini, Iacopo; Orsetti, Maria; Rivola, EDOARDO FILIBERTO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11568/1163096
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