La sentenza annotata, riferita ad un caso di ‘‘ragion fattasi’’ mediante una pluralita` di aggressioni a persone e cose, da parte del proprietario di una abitazione ai danni del locatario sine titulo e moroso, offre lo spunto per ragionare di un metodo per la soluzione di problemi di concorso di norme e reati. Si suggerisce, nella specie, di adottare un approccio progressivo e strutturale, orientato a principi di tipicita` , offensivita` e proporzione, in virtu` del quale non e` possibile ritenere integrati piu` fatti tipici ‘‘astratti’’ (una volta definita la loro almeno potenziale applicabilita` , e la loro capacita` di ‘‘continenza’’) quando difettino ‘‘segmenti’’ della vicenda storica per qualita` e per numero (e per offensivita` ) adeguati a costituire distintamente detta pluralita` di reati, non potendosi computare piu` volte, a tal fine, un profilo concretamente unico, differente dalla azione od omissione (essendo invece ammesso il ‘‘concorso formale’’, cioe` un concorso effettivo realizzato con un’unica azione od omissione):c.d. criterio del ne bis in idem sostanziale, che da` contenuto, ed offre una ratio, al concetto di ‘‘disposizioni che regolano la stessa materia’’ di cui tratta l’art. 15 c.p.
Un caso complesso di ‘‘ragion fattasi’’ e un metodo in tema di concorso di norme e reati
A. Vallini
2023-01-01
Abstract
La sentenza annotata, riferita ad un caso di ‘‘ragion fattasi’’ mediante una pluralita` di aggressioni a persone e cose, da parte del proprietario di una abitazione ai danni del locatario sine titulo e moroso, offre lo spunto per ragionare di un metodo per la soluzione di problemi di concorso di norme e reati. Si suggerisce, nella specie, di adottare un approccio progressivo e strutturale, orientato a principi di tipicita` , offensivita` e proporzione, in virtu` del quale non e` possibile ritenere integrati piu` fatti tipici ‘‘astratti’’ (una volta definita la loro almeno potenziale applicabilita` , e la loro capacita` di ‘‘continenza’’) quando difettino ‘‘segmenti’’ della vicenda storica per qualita` e per numero (e per offensivita` ) adeguati a costituire distintamente detta pluralita` di reati, non potendosi computare piu` volte, a tal fine, un profilo concretamente unico, differente dalla azione od omissione (essendo invece ammesso il ‘‘concorso formale’’, cioe` un concorso effettivo realizzato con un’unica azione od omissione):c.d. criterio del ne bis in idem sostanziale, che da` contenuto, ed offre una ratio, al concetto di ‘‘disposizioni che regolano la stessa materia’’ di cui tratta l’art. 15 c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.