Il presente lavoro esamina l'art. 43 del d.l. n. 50/2022, in cui è stato introdotto una nuova procedura di controllo intersoggettivo ed amministrativo (stato-enti territoriali) nell’ottica dell’art. 120 Cost, secondo la quale i comuni (capoluogo) in PRFP che registrano un disavanzo particolarmente alto, in una misura pro capite determinata dalla legge, possono pervenire ad un accordo amministrativo il cui risultato è la sospensione degli effetti della pronuncia di accertamento del giudice contabile ai sensi dell’art. 243-quater comma 7 Tue.
Il “Tavolo tecnico” e gli immutati poteri della Corte dei Conti
V. Manzetti
2022-01-01
Abstract
Il presente lavoro esamina l'art. 43 del d.l. n. 50/2022, in cui è stato introdotto una nuova procedura di controllo intersoggettivo ed amministrativo (stato-enti territoriali) nell’ottica dell’art. 120 Cost, secondo la quale i comuni (capoluogo) in PRFP che registrano un disavanzo particolarmente alto, in una misura pro capite determinata dalla legge, possono pervenire ad un accordo amministrativo il cui risultato è la sospensione degli effetti della pronuncia di accertamento del giudice contabile ai sensi dell’art. 243-quater comma 7 Tue.File in questo prodotto:
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