Fino a tempi non troppo remoti un certo grado di prevaricazione e di repressione era connaturato al modello gerarchico-autoritario della famiglia tradizionale che si esprimeva nello ius corrigendi spettante al suo capo. D’altra parte, la prevalenza dell’unità e della coesione familiare sugli interessi individuali e il difetto di autonomia dei singoli membri valevano a scoraggiare la denuncia degli episodi esorbitanti per le potenziali implicazioni disgreganti del gesto le uniche eccezioni riguardavano i casi di particolare gravità rilevanti in sede penale (art. 571, 572 c.p.) Il moltiplicarsi degli episodi ha stimolato interventi giuridici di rafforzamento della tutela anche oltre il versante penalistico: la l. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) rappresenta il primo intervento specificamente dedicato alla materia e ha introdotto nel codice civile il Titolo IX-bis sugli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” (art. 342-bis e 342-ter); la legge 28 marzo 2001 n. 149 di riforma dell’adozione e dell’affidamento familiare ha introdotto, pochi giorni prima, nella modifica degli artt. 330 e 333 c.c. la misura dell’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore La voce enuclea le coordinate normative in tema di violenza nelle relazioni familiari e para familiari e cerca di collegarle con gli altri strumenti di tutela generale disponibili, in primo luogo la responsabilità extracontrattuale, qualora si tratti di fornire riparazione ai pregiudizi che ne sono scaturiti. I vari livelli della tutela non sono infatti tra loro incompatibili stante la diversa funzione svolta ma piuttosto complementari nell’ottica della piena tutela della persona umana.
Violenza nelle relazioni familiari e parafamiliari
FAVILLI, CHIARA
2008-01-01
Abstract
Fino a tempi non troppo remoti un certo grado di prevaricazione e di repressione era connaturato al modello gerarchico-autoritario della famiglia tradizionale che si esprimeva nello ius corrigendi spettante al suo capo. D’altra parte, la prevalenza dell’unità e della coesione familiare sugli interessi individuali e il difetto di autonomia dei singoli membri valevano a scoraggiare la denuncia degli episodi esorbitanti per le potenziali implicazioni disgreganti del gesto le uniche eccezioni riguardavano i casi di particolare gravità rilevanti in sede penale (art. 571, 572 c.p.) Il moltiplicarsi degli episodi ha stimolato interventi giuridici di rafforzamento della tutela anche oltre il versante penalistico: la l. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) rappresenta il primo intervento specificamente dedicato alla materia e ha introdotto nel codice civile il Titolo IX-bis sugli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” (art. 342-bis e 342-ter); la legge 28 marzo 2001 n. 149 di riforma dell’adozione e dell’affidamento familiare ha introdotto, pochi giorni prima, nella modifica degli artt. 330 e 333 c.c. la misura dell’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore La voce enuclea le coordinate normative in tema di violenza nelle relazioni familiari e para familiari e cerca di collegarle con gli altri strumenti di tutela generale disponibili, in primo luogo la responsabilità extracontrattuale, qualora si tratti di fornire riparazione ai pregiudizi che ne sono scaturiti. I vari livelli della tutela non sono infatti tra loro incompatibili stante la diversa funzione svolta ma piuttosto complementari nell’ottica della piena tutela della persona umana.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.