Fino a tempi non troppo remoti un certo grado di prevaricazione e di repressione era connaturato al modello gerarchico-autoritario della famiglia tradizionale che si esprimeva nello ius corrigendi spettante al suo capo. D’altra parte, la prevalenza dell’unità e della coesione familiare sugli interessi individuali e il difetto di autonomia dei singoli membri valevano a scoraggiare la denuncia degli episodi esorbitanti per le potenziali implicazioni disgreganti del gesto le uniche eccezioni riguardavano i casi di particolare gravità rilevanti in sede penale (art. 571, 572 c.p.) Il moltiplicarsi degli episodi ha stimolato interventi giuridici di rafforzamento della tutela anche oltre il versante penalistico: la l. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) rappresenta il primo intervento specificamente dedicato alla materia e ha introdotto nel codice civile il Titolo IX-bis sugli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” (art. 342-bis e 342-ter); la legge 28 marzo 2001 n. 149 di riforma dell’adozione e dell’affidamento familiare ha introdotto, pochi giorni prima, nella modifica degli artt. 330 e 333 c.c. la misura dell’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore La voce enuclea le coordinate normative in tema di violenza nelle relazioni familiari e para familiari e cerca di collegarle con gli altri strumenti di tutela generale disponibili, in primo luogo la responsabilità extracontrattuale, qualora si tratti di fornire riparazione ai pregiudizi che ne sono scaturiti. I vari livelli della tutela non sono infatti tra loro incompatibili stante la diversa funzione svolta ma piuttosto complementari nell’ottica della piena tutela della persona umana.

Violenza nelle relazioni familiari e parafamiliari

FAVILLI, CHIARA
2008-01-01

Abstract

Fino a tempi non troppo remoti un certo grado di prevaricazione e di repressione era connaturato al modello gerarchico-autoritario della famiglia tradizionale che si esprimeva nello ius corrigendi spettante al suo capo. D’altra parte, la prevalenza dell’unità e della coesione familiare sugli interessi individuali e il difetto di autonomia dei singoli membri valevano a scoraggiare la denuncia degli episodi esorbitanti per le potenziali implicazioni disgreganti del gesto le uniche eccezioni riguardavano i casi di particolare gravità rilevanti in sede penale (art. 571, 572 c.p.) Il moltiplicarsi degli episodi ha stimolato interventi giuridici di rafforzamento della tutela anche oltre il versante penalistico: la l. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) rappresenta il primo intervento specificamente dedicato alla materia e ha introdotto nel codice civile il Titolo IX-bis sugli “ordini di protezione contro gli abusi familiari” (art. 342-bis e 342-ter); la legge 28 marzo 2001 n. 149 di riforma dell’adozione e dell’affidamento familiare ha introdotto, pochi giorni prima, nella modifica degli artt. 330 e 333 c.c. la misura dell’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore La voce enuclea le coordinate normative in tema di violenza nelle relazioni familiari e para familiari e cerca di collegarle con gli altri strumenti di tutela generale disponibili, in primo luogo la responsabilità extracontrattuale, qualora si tratti di fornire riparazione ai pregiudizi che ne sono scaturiti. I vari livelli della tutela non sono infatti tra loro incompatibili stante la diversa funzione svolta ma piuttosto complementari nell’ottica della piena tutela della persona umana.
2008
9788832468168
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