Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, c. 1, c.c., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; tale forma di responsabilità ricorre, pertanto, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
L’unitarietà del fatto dannoso quale unico requisito ai fini della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.: ovvero, sull’irrilevanza dell’identità del titolo di responsabilità e delle norme giuridiche violate
Rebecca Baldini
2023-01-01
Abstract
Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, c. 1, c.c., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; tale forma di responsabilità ricorre, pertanto, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


