Questa voce d’enciclopedia illustra l’integrazione del contratto dal punto di osservazione dei livelli di complessità dell’integrazione del contratto nel Codice civile. Il pluralismo delle valutazioni sottese ai meccanismi (dispositivi e imperativi, consuetudinari o legali) di integrazione revoca in dubbio la tenuta della divisione tradizionale del lavoro tra integrazione amica (1374, 1340) e integrazione nemica (1339-14192) dell’autonomia. Come tante dicotomie ordinanti del diritto civile, anche questa è un corollario dalla grande divisione tra diritto pubblico e diritto privato e, perciò, appare inadeguata a fronte di tecniche normative che dalla grande divisione prescindono, quando addirittura non la contraddicono apertamente, in particolare nei settori già più esposti alla subordinazione dell’autonomia contrattuale a regole pubblicistiche a tutela d’interessi generali (es. regolamentazione delle public utilities, mercato delle locazioni abitative, ecc.). Nella parte finale, il tema del rapporto tra interpretazione e integrazione è riconsiderato alla luce della distinzione tra interpretazione come attività e interpretazione come risultato. La rappresentazione per “blocchi di fonti” del regolamento contrattuale non è più vera se dal piano statico (ricognitivo e topografico) delle fonti formali si trascorre al piano dinamico (pragmatico e performativo) dell’interpretazione-attività.Ll’integrazione si spiega allora come un normale fenomeno di concorso di fonti (ivi inclusa la regola autonoma) diverse per grado e funzione (non già nella costruzione del contratto, ma) nella norma singolare espressa dal dispositivo della sentenza.
Titolo: | Integrazione del contratto |
Autori interni: | |
Anno del prodotto: | 2008 |
Abstract: | Questa voce d’enciclopedia illustra l’integrazione del contratto dal punto di osservazione dei livelli di complessità dell’integrazione del contratto nel Codice civile. Il pluralismo delle valutazioni sottese ai meccanismi (dispositivi e imperativi, consuetudinari o legali) di integrazione revoca in dubbio la tenuta della divisione tradizionale del lavoro tra integrazione amica (1374, 1340) e integrazione nemica (1339-14192) dell’autonomia. Come tante dicotomie ordinanti del diritto civile, anche questa è un corollario dalla grande divisione tra diritto pubblico e diritto privato e, perciò, appare inadeguata a fronte di tecniche normative che dalla grande divisione prescindono, quando addirittura non la contraddicono apertamente, in particolare nei settori già più esposti alla subordinazione dell’autonomia contrattuale a regole pubblicistiche a tutela d’interessi generali (es. regolamentazione delle public utilities, mercato delle locazioni abitative, ecc.). Nella parte finale, il tema del rapporto tra interpretazione e integrazione è riconsiderato alla luce della distinzione tra interpretazione come attività e interpretazione come risultato. La rappresentazione per “blocchi di fonti” del regolamento contrattuale non è più vera se dal piano statico (ricognitivo e topografico) delle fonti formali si trascorre al piano dinamico (pragmatico e performativo) dell’interpretazione-attività.Ll’integrazione si spiega allora come un normale fenomeno di concorso di fonti (ivi inclusa la regola autonoma) diverse per grado e funzione (non già nella costruzione del contratto, ma) nella norma singolare espressa dal dispositivo della sentenza. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11568/119867 |
ISBN: | 8832468042 |
Appare nelle tipologie: | 2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia) |