Il presente contributo è diretto ad approfondire, utilizzando quale spunto la recentissima sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, se sia legittimo il cumulo tra l’istituto della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. o della restituzione del prezzo o profitto del reato di cui all’art. 444, c. 1-ter c.p.p. e la responsabilità amministrativa per danno erariale, in particolare quello patrimoniale da tangente e quello non patrimoniale all’immagine, liquidate dalla Corte dei conti. Il dubbio su una possibile “intrusione” della giurisdizione penale nelle prerogative della magistratura contabile, così da neutralizzare ogni effetto dell’azione della procura erariale per sopravvenuta carenza di interesse, è giustificato sia dalla terminologia utilizzata dal legislatore nel disciplinare l’istituto sia dagli effetti che il cumulo con la responsabilità amministrativa provoca, ossia l’imputazione allo stesso soggetto di plurime ipotesi di responsabilità patrimoniale per un identico importo (o per il duplum) e dovute alla medesima condotta.
Danno erariale e riparazione pecuniaria: profili nazionali ed europei di un rapporto tra deterrenti alla corruzione
Fratto Rosi Grippaudo E
2019-01-01
Abstract
Il presente contributo è diretto ad approfondire, utilizzando quale spunto la recentissima sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, se sia legittimo il cumulo tra l’istituto della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater c.p. o della restituzione del prezzo o profitto del reato di cui all’art. 444, c. 1-ter c.p.p. e la responsabilità amministrativa per danno erariale, in particolare quello patrimoniale da tangente e quello non patrimoniale all’immagine, liquidate dalla Corte dei conti. Il dubbio su una possibile “intrusione” della giurisdizione penale nelle prerogative della magistratura contabile, così da neutralizzare ogni effetto dell’azione della procura erariale per sopravvenuta carenza di interesse, è giustificato sia dalla terminologia utilizzata dal legislatore nel disciplinare l’istituto sia dagli effetti che il cumulo con la responsabilità amministrativa provoca, ossia l’imputazione allo stesso soggetto di plurime ipotesi di responsabilità patrimoniale per un identico importo (o per il duplum) e dovute alla medesima condotta.File | Dimensione | Formato | |
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